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4 Settembre 2015

Dati delle spese sanitarie: definite le modalità di utilizzo per l’elaborazione delle future dichiarazioni precompilate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015, sono state definite le modalità di utilizzo delle informazioni sulle spese sanitarie dei contribuenti, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

In primo luogo, nel Provvedimento, è ricordato che, in virtù della nuova normativa sulla dichiarazione dei redditi precompilata, dal 1° marzo del 2016 il Sistema Tessera Sanitaria dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie effettuate nel periodo d’imposta precedente ed i rimborsi effettuati nell’anno precedente per le prestazioni che non sono state erogate o sono state erogate soltanto parzialmente.

In particolare, i dati saranno quelli collegati alle ricevute di pagamento, alle fatture ed agli scontrini fiscali delle spese sanitarie per i contribuenti ed i familiari a carico.

Nel Provvedimento, sono anche individuate specificamente le tipologie di spese sanitarie messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e poi riportate nelle dichiarazioni precompilate:

– il ticket per l’acquisto di farmaci e per le prestazioni sanitarie fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

– le spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

– le spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici con l’indicazione della marcatura CE;

– le spese per i servizi sanitari erogati direttamente dalle farmacie (come il test per la glicemia ed il colesterolo, la misurazione della pressione sanguigna, l’ecocardiogramma);

– le spese per l’acquisto di farmaci ad uso veterinario;

– le spese per le prestazioni sanitarie, come l’assistenza specialistica in ambulatorio, le visite mediche generiche e specialistiche, le prestazioni diagnostiche e strumentali, le prestazioni chirurgiche;

– le spese sanitarie agevolabili soltanto a determinate condizioni, come le spese per l’acquisto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE, per le cure termali, per le prestazioni di chirurgia estetica;

– le altre spese sanitarie.

Inoltre, è precisato che, al momento dell’accesso alla dichiarazione precompilata, i contribuenti potranno visualizzare, nell’elenco delle informazioni riguardanti la dichiarazione medesima, anche i dati (con esclusione di quelli per i quali è stata manifestata opposizione) trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria in relazione, appunto, alle spese sanitarie. In particolare, si tratterà del totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e degli eventuali relativi rimborsi, aggregati secondo le tipologie di spesa suddette, ed il totale delle spese sanitarie agevolabili soltanto in presenza di determinate condizioni e degli eventuali relativi rimborsi.

Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene anche inserito negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle eventuali spese rimborsate nell’anno d’imposta di riferimento.

Queste informazioni sono accessibili anche dai Caf e dai professionisti abilitati e dai sostituti d’imposta che forniscono assistenza fiscale, appositamente delegati dai contribuenti titolari delle dichiarazioni, così come dai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Per quanto riguarda i dati di dettaglio delle spese sanitarie, soltanto i contribuenti potranno accedervi, a partire dal 15 aprile, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è prevista, inoltre, la possibilità per i contribuenti di manifestare la loro opposizione a rendere disponibili i dati in questione all’Agenzia delle Entrate.

L’opposizione deve essere espressa, nel caso di emissione dello scontrino, mediante la mancata comunicazione a colui che emette lo scontrino del codice fiscale indicato sulla tessera sanitaria, e, negli altri casi, attraverso una richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria che effettua la prestazione di annotare l’opposizione sul documento fiscale. L’informazione dell’opposizione alla comunicazione dei dati dovrà essere anche conservata dal medico o dalla struttura sanitaria in questione. Tali regole, però, non valgono per le spese sanitarie sostenute nel 2015.

Inoltre, già dal 2016, per i dati relativi al 2015, l’opposizione potrà essere manifestata, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito internet dedicato del Sistema Tessera Sanitaria. In questa area, infatti, il contribuente potrà consultare le spese sanitarie risultanti al Sistema e selezionare le voci per le quali esprime l’opposizione dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate.

Per le sole spese sanitarie sostenute nel 2015, i contribuenti, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, potranno, infine, manifestare l’opposizione, in alternativa alla modalità predetta, mediante un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il modello per tale comunicazione è allegato al Provvedimento.

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