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Novità Irpef - Ires
30 Luglio 2016

Anche il convivente di fatto può detrarre le spese per ristrutturazioni edilizie

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione fiscale particolarmente attuale. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, rispondendo ad un quesito, posto tramite interpello, da un contribuente che ha sostenuto, insieme alla propria convivente, delle spese per lavori di ristrutturazione per l’abitazione nella quale vive la coppia. L’istante ha chiesto di sapere se possa beneficiare della detrazione Irpef prevista per le ristrutturazioni edilizie.

L’immobile è di proprietà della convivente. L’istante vi ha comunque trasferito la propria residenza.

Il contribuente che ha presentato l’interpello ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che equipara la condizione del convivente “more uxorio” a quella del coniuge. Ha sostenuto, quindi, di potersi comportare a tutti gli effetti, anche fiscali, come un coniuge convivente.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa relativa alla detrazione Irpef per interventi di ristrutturazioni edilizie. In particolare, l’Agenzia ha fatto riferimento alla circostanza che il diritto alla detrazione in questione spetta al proprietario dell’immobile o al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale, come il diritto di uso, usufrutto ed abitazione, all’inquilino ed al comodatario che detengano l’immobile.

La detrazione, inoltre, spetta anche al familiare del possessore o del detentore dell’immobile, purché sia convivente e sostenga le spese. Familiari sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La convivenza con il familiare deve sussistere dal momento in cui cominciano i lavori per i quali spetta la detrazione.

Sulla base di tale normativa, il convivente potrebbe portare in detrazione le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione dell’abitazione nella quale vive con il compagno o la compagna soltanto se vi sia un contratto di comodato in base al quale risulti essere detentore dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate, però, non ha potuto trascurare la circostanza che i recenti interventi normativi (e, in particolare, la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, con la quale sono state disciplinate le unioni civili e le convivenze di fatto) hanno equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello derivante dall’unione civile. Nella Legge n. 76 del 2016 vi è una regola molto rilevante che stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Un’equiparazione analoga non è prevista per le convivenze di fatto, ma alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi sono stati estesi ai conviventi di fatto. Inoltre, in virtù della nuova normativa, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nella casa nella quale si svolgeva la convivenza. Ancora, in caso di morte del convivente conduttore nel contratto di locazione relativo all’abitazione nella quale si svolgeva la convivenza o qualora il convivente conduttore decida di recedere dal contratto di locazione, il convivente di fatto potrà succedere nella locazione.

In base a queste nuove regole, quindi, si può dire che è attribuita una specifica rilevanza giuridica alla convivenza di fatto e che viene data importanza al legame tra il convivente e l’immobile nel quale si svolge la convivenza.

Tornando alla questione fiscale, per poter beneficiare della detrazione Irpef occorre che il contribuente che sostiene le spese abbia la disponibilità dell’immobile nel quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione. Tale disponibilità è insita nella convivenza di fatto, così come stabilito nella recente normativa sopra richiamata.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che il convivente di fatto che sostenga le spese di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla disciplina fiscale, può fruire della detrazione Irpef, analogamente a quanto avviene per i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile.

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