NULL
Novità Irpef - Ires
12 Febbraio 2011

Le ritenute d’acconto sui bonifici per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico sono compensabili solo dopo la dichiarazione dei redditi.

Scarica il pdf

Alla seduta della Commissione Finanze del 10 febbraio 2011, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata, è intervenuta il Sottosegretario di Stato per l’economia Sonia Viale,  fornendo dei chiarimenti in merito alla compensabilità delle ritenute d’acconto del 10 % sui bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ed a interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detraibilità.

E’ stato precisato in tale sede che, non avendo il Decreto Legge n. 78 del 2010 previsto alcuna specifica disposizione riguardo alle modalità di compensazione delle ritenute in questione, devono applicarsi le regole generali.

Deve trovare applicazione, quindi, il principio secondo il quale il contribuente può utilizzare in compensazione l’eventuale credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, dopo aver scomputato le ritenute d’acconto complessivamente subite nel periodo d’imposta e gli acconti versati. Ciò che costituisce oggetto di compensazione è il credito d’imposta eventualmente emergente in dichiarazione e non la ritenuta d’acconto subita nel relativo periodo d’imposta.

Il diritto alla compensazione può essere esercitato anche dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta in cui si è formato il credito, a due condizioni:

1) che il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi,

2) che il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Solo a tali condizioni, ci si può avvalere della facoltà di compensare il credito d’imposta già a partire dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto