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8 Settembre 2017

Nuove comunicazioni e regime sanzionatorio: chiarimenti sull’applicabilità del ravvedimento operoso

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo agli adempimenti introdotti con il Decreto fiscale del 2016, ossia la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Nella Risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha, dapprima, ricordato che il Decreto fiscale ha previsto anche le sanzioni in caso di violazione delle regole relative a tali adempimenti comunicativi. In particolare, per l’omissione o l’errata comunicazione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 Euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 1.000 Euro per ogni trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 Euro, qualora la trasmissione sia, poi, effettuata entro quindici giorni dalla scadenza ordinaria oppure qualora la trasmissione dei dati corretti venga effettuata entro il medesimo termine.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione determina l’applicabilità di una sanzione amministrativa da 500 Euro a 2.000 Euro. Anche in questo caso, la sanzione può essere ridotta se la trasmissione della comunicazione viene effettuata entro quindici giorni dalla scadenza ordinaria oppure se la trasmissione corretta dei dati viene effettuata nei medesimi termini.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del luglio 2017 riguardano l’applicabilità del ravvedimento operoso in caso di violazioni delle regole in materia. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disciplina sanzionatoria suddetta ha natura amministrativo-tributaria. In assenza di una deroga espressa, è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nella Risoluzione sono riportati una serie di esempi che chiariscono le modalità operative della regolarizzazione.

Inoltre, con riferimento alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è precisato che, qualora la regolarizzazione avvenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, occorre comunque inviare la comunicazione omessa o incompleta o errata. L’obbligo di invio della comunicazione viene meno, invece, qualora la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva o successivamente alla presentazione della stessa. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, infatti, è propedeutica alla dichiarazione Iva. Se nella dichiarazione annuale Iva le omissioni/irregolarità non sono state sanate, ai fini del ravvedimento, occorrerà presentare anche una dichiarazione annuale integrativa.

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