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23 Gennaio 2015

Legge di Stabilità per il 2015: nuove regole in materia di ravvedimento operoso e di accertamento

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Con la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) sono state introdotte nuove regole riguardanti i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il comma 634 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 ha previsto che, “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari ed al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni ed ai crediti d’imposta spettanti.

Il contribuente potrà poi segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il comma 635, inoltre, ha previsto un ulteriore intervento dell’Agenzia delle Entrate, volto a perseguire le medesime finalità: l’Agenzia metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione dei ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione e relativi alla stima di tali elementi, anche in relazione a beni acquisiti o posseduti.

Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità con cui gli elementi e le informazioni predetti saranno messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza (articolo 1, comma 636).

Inoltre, con la Legge di Stabilità per il 2015 è stato diversamente disciplinato il ravvedimento operoso (articolo 1, comma 637).

In particolare, è stata introdotta la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.

E’ stata, altresì, prevista la riduzione della sanzione ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

Ancora, la sanzione sarà ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

La nuova disciplina del ravvedimento operoso regola anche un’ulteriore ipotesi: la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene successivamente alla constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione, almeno che si tratti di violazioni  relative all’emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all’installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini.

La seconda e la terza ipotesi di riduzione delle sanzioni (riduzione ad un settimo e ad un sesto) riguardano esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nella Legge di Stabilità, è stato precisato che le regole del ravvedimento operoso, in caso di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, trovano applicazione anche qualora la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, almeno che vi sia stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli automatici (ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 ed ex articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972) od a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973).

Il pagamento e la regolarizzazione secondo il ravvedimento operoso non precludono, però, l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Con le nuove norme introdotte con la Legge di Stabilità per il 2015, è stata, però, abrogata una serie di istituti deflattivi del contenzioso: l’adesione agli inviti al contraddittorio, l’adesione ai verbali di constatazione, l’acquiescenza “rinforzata”, ossia relativa ad un  avviso di accertamento non preceduto da processo verbale di constatazione o da invito al contraddittorio.

Infine, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, in caso di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore (articolo 1, comma 640):

– i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, riguardanti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

i termini per l’accertamento dell’imposta di registro e le imposte di successione e donazione decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori o delle omissioni.

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