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22 Maggio 2015

Imposta immobiliare semplice della Provincia Autonoma di Trento: istituiti i codici tributo per il versamento

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Nella Risoluzione n. 51 del 21 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello di pagamento F24, dell’imposta immobiliare semplice (IMIS), prevista dall’articolo 1 della Legge della Provincia Autonoma di Trento n. 14 del 30 dicembre 2014.

I codici istituiti sono il codice “3990” per il versamento dell’imposta immobiliare semplice sull’abitazione principale, sulle fattispecie assimilate e sulle pertinenze; il codice “3991” per il versamento dell’imposta immobiliare semplice per gli altri fabbricati abitativi; il codice “3992” per l’imposta dovuta sugli altri fabbricati; il codice “3993” per l’imposta immobiliare semplice sulle aree edificabili; il codice “3994” per il versamento delle sanzioni da accertamento; il codice “3995” per gli interessi da accertamento; il codice “3996” per il versamento di sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Inoltre, nel campo “codice ente/codice comune”, quando la Provincia comunica all’Agenzia delle Entrate che il Comune ha aderito alla convenzione relativa alla riscossione dell’imposta, deve essere riportato il codice catastale del Comune nel quale sono situati gli immobili, reperibile nella tabella, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dei Comuni convenzionati per pagamento di imposte comunali.

Deve, poi, essere barrata la casella “Ravv.” se il pagamento si riferisce al ravvedimento; deve essere barrata la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto; deve essere barrata la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo.

E’ anche precisato, nella Risoluzione, che se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, sia per l’acconto che per il saldo, devono essere barrate entrambe le caselle.

Infine,  devono essere indicati, nel campo “Numero immobili“, il numero degli immobili, con un massimo di 3 cifre, e nel campo “Anno di riferimento“, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento. Se è stata barrata la casella del ravvedimento, dovrà essere riportato l’anno nel quale l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

La Risoluzione avrà efficacia dal 1° giugno 2015.

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