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6 Febbraio 2015

Esenzione Imu per i terreni agricoli montani: i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

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Con la Risoluzione n. 2 del 3 febbraio 2015, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’Imu per i terreni agricoli.

La necessità di chiarimenti è sorta, in particolare, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, nel quale sono stati definiti i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione dall’Imu con riferimento ai terreni agricoli montani.

Il Dipartimento delle Finanze ha ricordato che l’esenzione in questione si applica a tutti i terreni agricoli ed a quelli non coltivati ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani ed indicati nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat. In questo caso, l’esenzione si applica a tutti i terreni, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore.

Inoltre, l’esenzione dall’Imu trova applicazione con riferimento ai terreni agricoli ed a quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani. In questo caso, è richiesta una particolare qualifica soggettiva del possessore affinché venga applicata l’esenzione. I terreni posseduti da soggetti diversi, come i cosiddetti rentiers, non sono esenti.

Al secondo comma dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 2015, però, è prevista un’estensione del beneficio fiscale: l’esenzione relativa ai terreni agricoli parzialmente montani, infatti, riguarda anche i terreni che sono concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In questo caso, ha precisato il Dipartimento delle Finanze, è indispensabile che anche il soggetto che concede il terreno in comodato o in affitto sia egli stesso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola. Quindi, il concedente deve possedere e condurre almeno un altro terreno.

Infatti, la disposizione di estensione dell’esenzione Imu, secondo quanto precisato nella Risoluzione, deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione letterale. A tal proposito, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva, così da farvi comprendere ipotesi non espressamente previste.

Riguardo all’aliquota da applicare nella determinazione dell’Imu dovuta dai contribuenti in quei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto di esenzione, il Dipartimento delle Finanze ha ricordato che occorre fare riferimento a quanto disposto al comma 692 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. In tali Comuni, l’imposta deve essere determinata, per l’anno 2014, tenendo conto dell’aliquota base, a meno che in tali Comuni non siano state approvate delle specifiche aliquote per i terreni agricoli.

Nella Risoluzione, sono state riportate anche la disposizione del Decreto Legge n. 4 del 2015 che prevede che, per il 2014, per i terreni agricoli che, in base al Decreto del 28 novembre 2014, erano esenti e che non lo sono più in base ai nuovi criteri, non è comunque dovuta l’Imu, e la disposizione del medesimo Decreto n. 4/2015 che prevede l’esenzione Imu, sempre per l’anno 2014, per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile che non erano già esenti in base al Decreto del 28 novembre 2014.

Infine, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell’Imu per terreni che, sulla base dei precedenti criteri, erano imponibili e che, invece, risultano esenti in base ai nuovi criteri, hanno diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o ad effettuare la compensazione, se il Comune ha previsto tale facoltà, con un proprio regolamento.

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