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17 Febbraio 2017

Credito d’imposta per le spese di videosorveglianza: ecco le modalità di presentazione dell’istanza di accesso

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Il credito d’imposta per le spese di videosorveglianza è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza per accedere a tale credito d’imposta.

La misura è destinata alle persone fisiche che hanno sostenuto delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o dei sistemi di allarme o delle spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza. In particolare, tale credito d’imposta può essere richiesto per le spese sostenute nel corso del 2016 in riferimento a immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Qualora le spese siano state sostenute in relazione ad immobili adibiti promiscuamente all’attività di lavoro autonomo o di impresa e ad uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta spetterà nella misura del 50 %.

Nel Provvedimento di febbraio, è precisato che, entro il 31 marzo 2017, verrà emanato un nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel quale sarà indicata la misura percentuale in base alla quale verrà riconosciuto il credito d’imposta, data dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate ed il credito d’imposta complessivamente richiesto.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 che dovrà essere presentato soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d’imposta. Per le persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, è riconosciuta la possibilità di utilizzare il credito d’imposta spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nell’istanza di accesso al credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno indicare:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale del fornitore che ha effettuato la prestazione del servizio o la cessione del bene rientrante nell’ambito di applicazione dell’agevolazione;
  • il numero, la data e l’importo delle fatture relative agli acquisti effettuati, comprensivo dell’importo dell’Iva;
  • l’eventuale specifica che l’immobile per il quale è stata effettuata la spesa è adibito promiscuamente all’attività di lavoro autonomo o d’impresa ed al proprio uso personale o familiare.

L’istanza di accesso al credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate per via telematica, direttamente da parte dei soggetti che sono abilitati o tramite gli intermediari incaricati.

In particolare, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata tramite il software ““Creditovideosorveglianza” disponibile gratuitamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema telematico rilascia un’apposita ricevuta per ogni istanza inviata e ricevuta dal sistema.

Nel Provvedimento, è, altresì, precisato che è consentita la trasmissione di un’unica istanza in riferimento a tutte le spese sostenute nel 2016. Inoltre, se un medesimo contribuente procede alla trasmissione di più istanze, viene presa in considerazione soltanto quella più recente che andrà a sostituire e ad annullare le istanze presentate in precedenza.

Quanto ai termini per la presentazione dell’istanza di accesso al credito d’imposta in questione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’indicazione ben precisa: le istanze potranno essere presentate nelle forme suddette nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2017 ed il 20 marzo 2017.

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