Con la Risoluzione n. 96 del 19 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, previsto dall’articolo 18 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (cosiddetto “Decreto competitività”), per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Si tratta del credito d’imposta destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che investono, appunto, in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere stati effettuati dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge che ha introdotto tale credito d’imposta (25 giugno 2014) al 30 giugno 2015.
Secondo la disciplina in materia, il credito d’imposta deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La prima quota può essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo all’investimento.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è il codice “6856“.
Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” oppure, nei casi nei quali il contribuente debba provvedere a riversare l’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa.
Infine, il nuovo codice tributo sarà operativo dal 1° gennaio 2016.