Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2014, è stata data attuazione alla disposizione contenuta nel recente “Decreto Irpef” (articolo 37 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014), relativa alla cessione a banche ed intermediari finanziari dei crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
All’articolo 2 del Decreto Ministeriale, è stabilito che per l’operazione di cessione predetta non può essere richiesto uno sconto superiore all’1,90 %, per ciascun anno, dell’ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere.
Inoltre, qualora l’ammontare complessivo dell’operazione di cessione superi i 50.000 Euro, sull’importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all’1,60 % all’anno, comprensivo di ogni eventuale onere.
E’ previsto un Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell’Economia, volto a coprire gli oneri determinati dal rilascio della garanzia da parte dello Stato nell’ambito delle operazioni di cessione in questione.
Come precisato nel Decreto Ministeriale, la garanzia del Fondo è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l’intera durata dell’operazione di cessione.