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20 Ottobre 2012

Cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE: individuato il corretto trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro.

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Nella Risoluzione n. 95 del 17 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo alla questione del trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di un contratto di cessione in garanzia di crediti vantati nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici.

In particolare, la situazione posta all’attenzione dell’Agenzia riguarda una società a responsabilità limitata che svolge l’attività di produzione di energia elettrica da fonti di energie rinnovabili. Questa società aveva realizzato, nel 2011, un impianto fotovoltaico ed aveva stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici una convenzione per ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti relative all’energia elettrica che sarebbe stata prodotta dall’impianto medesimo.

La società interpellante ha poi ceduto ad un’altra società l’impianto, stipulando contestualmente un contratto di locazione finanziaria nella qualità di soggetto utilizzatore, e cedendo alla società acquirente, a titolo di garanzia del pagamento dei canoni di leasing, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti vantate nei confronti del GSE.

La società istante ha precisato, nell’interpello, che l’ammontare dei crediti oggetto della cessione non è preventivamente determinabile, in quanto tale importo è il risultato della moltiplicazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto ogni mese per la tariffa riconosciuta dal GSE e la quantità di energia elettrica prodotta varia di volta in volta.

Tale precisazione riveste una particolare rilevanza perché l’imposta di registro, in caso di registrazione di un contratto in riferimento alla quale la base imponibile non è né determinata, né determinabile, è dovuta in misura fissa e non in misura proporzionale.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha voluto precisare che il contratto di cessione dei crediti è un negozio dotato di una propria causa giuridica da distinguere rispetto a quella del contratto di leasing. Quindi, ciascuna delle due operazioni è assoggettata ad una distinta tassazione.

Il contratto di cessione dei crediti, inoltre, essendo stato stipulato per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di leasing, non rientra nella categoria delle operazioni di natura finanziaria. Non si tratta, quindi, di un’operazione assoggettata ad Iva.


In virtù del principio di alternatività Iva – imposta di registro, deve, quindi, trovare applicazione l’imposta di registro.

L’imposta di registro è comunque dovuta in misura proporzionale, con aliquota dello 0,50 %.

La regola da seguire nel caso specifico sarà, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, quella relativa alla registrazione di contratti a prezzo indeterminato: l’imposta dovrà essere applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo del contratto registrato.

Quindi, il contribuente che procederà a richiedere la registrazione del contratto di cessione dei crediti dovrà indicare il valore presunto dei crediti, determinato sulla base di criteri attendibili (ad esempio, la produttività dell’impianto indicata nel business plan). Se, nel corso della durata del contratto, il valore dei crediti supererà il valore dichiarato al momento della registrazione, i contribuenti dovranno effettuare un ulteriore versamento d’imposta.

Il versamento della nuova imposta dovrà essere accompagnato dalla presentazione di una denuncia, ai sensi dell’articolo 19 del TUR.

Se, invece, l’ammontare dei crediti risulterà essere inferiore all’importo dichiarato al momento della registrazione del contratto, i contribuenti avranno diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta versata.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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