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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 8 Composizione e schemi del bilancio consolidato | Schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati

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Come già indicato al precedente capitolo 8.1, gli schemi previsti dalla vigente normativa per la redazione dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato sono i medesimi prescritti per la redazione dei bilanci d’esercizio, trattati nel Documento Principi Contabili n. 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», cui si rinvia per la trattazione delle specificità inerenti il contenuto e l’esposizione di detti schemi; in questo Documento, tuttavia, si ritiene utile riprendere e trattare gli aspetti generali e le limitazioni inerenti o implicite in tali schemi.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Come osservato nel Documento Principi Contabili n. 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», lo schema obbligatorio di stato patrimoniale consolidato prescritto dal combinato disposto degli artt. 32 D.Lgs. n. 127/1991 e 2424 Codice Civile, non presenta tutti gli elementi strutturali che vengono professionalmente ravvisati utili alla chiara e completa informativa. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, secondo corretti principi contabili.

Di conseguenza, si ritiene che lo stato patrimoniale consolidato classificato secondo il ricordato combinato legislativo possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di tale documento.

Indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale consolidato sono fornite dai documenti relativi alle singole poste del bilancio d’esercizio o, per le poste tipiche del bilancio consolidato, in altre parti di questo stesso documento; ciò vale particolarmente per voci aggiunte, per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo corretti principi contabili.

Le limitazioni più importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema obbligatorio ai fini della corretta informativa secondo corretti principi contabili sono qui di seguito evidenziate.

(a) Attività e passività a breve termine

Lo schema di stato patrimoniale consolidato previsto dalla legge è in grado di fornire una informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell’attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece, a livello finanziario detto schema non consente di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché per i crediti e debiti sia stata data indicazione separata dei valori esigibili ovvero pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L’esigenza di informazioni riguardanti il grado di liquidità e di equilibrio finanziario del gruppo è dovuta ad una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo per l’utilità del lettore del bilancio, per il quale l’esposizione in modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell’aspetto finanziario della gestione del gruppo e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perché la determinazione di tutte le attività e passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario consolidato, se esso viene preparato in termini di «capitale circolante consolidato netto» [1]. Per queste ragioni è utile che l’indicazione dei totali delle attività e passività consolidate a breve termine (o correnti) e, per maggior completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività consolidate a breve termine (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale consolidato, secondo i criteri di classificazione definiti nel Documento Principi Contabili n. 12.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria, anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a desumerle approssimativamente non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio consolidato e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata.

(b) Conti d’ordine

In analogia al bilancio d’esercizio, «in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali» (art. 2424, ultimo comma, del Codice Civile) e devono riguardare sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi ed a favore di controllate non incluse nel consolidamento.

Secondo il soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia, si deve suddividere l’iscrizione in calce allo stato patrimoniale come segue:

– garanzie prestate a favore di terzi;

– garanzie prestate a favore di controllate (non incluse nel consolidamento) e collegate;

– garanzie prestate a favore di controllanti (della capogruppo) e di imprese sottoposte a controllo di queste ultime diverse da quelle indicate ai punti precedenti.

(c) Separazione tra patrimonio netto di pertinenza della controllante e patrimonio netto di pertinenza di terzi

La norma prescrive che la quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi sia iscritta in una apposita voce del patrimonio netto consolidato. A tale proposito, si ricorda che in gran parte dei paesi esteri tale voce non è inclusa tra le componenti del patrimonio netto, bensì tra le passività, considerandola quasi un debito complessivo che la società controllante ha nei confronti dei soci minoritari. Poiché, tuttavia, il legislatore italiano ha ritenuto di prescrivere l’iscrizione di questa voce tra le componenti del patrimonio netto, si ritiene che per assolvere al principio generale di rappresentazione chiara, veritiera e corretta, le componenti di capitale, riserve, utili e perdite di spettanza di terzi debbano essere almeno esposte in maniera tale da non essere confuse con le rispettive componenti che, invece, sono di pertinenza del gruppo. Pertanto, nello stato patrimoniale consolidato, il patrimonio netto dovrà presentare un subtotale immediatamente dopo la elencazione di tutte le componenti di spettanza del gruppo (tale subtotale rappresenta appunto il complesso di sua pertinenza) al quale facciano seguito le componenti di spettanza di terzi.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lo schema di conto economico previsto dalla norma è classificato per natura, ed è finalizzato a determinare il valore ed i costi della produzione. Tuttavia, anch’esso presenta delle lacune, le più significative delle quali sono:

– non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza segnaletica è fondamentale; tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico;

– espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto: i ricavi riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali secondo il criterio di valutazione adottato;

– l’indice ottenuto rapportando la differenza tra valore e costi della produzione al valore della produzione non ha sufficiente valore segnaletico autonomo e, pertanto, il suo utilizzo, in particolare nel raffronto con l’esercizio precedente, rende necessario di conoscere le cause che hanno determinato le variazioni delle singole componenti del valore e dei costi della produzione per evitare di raggiungere conclusioni fuorvianti.

Pur in presenza di quanto appena detto, tuttavia, si ritiene che lo schema di conto economico consolidato possa assolvere la sua funzione informativa del risultato economico di gruppo secondo corretti principi contabili se redatto sulla base delle successive indicazioni.

Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non è distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da:

– gestione tipica o caratteristica;

– gestione accessoria;

– gestione finanziaria, inclusiva dei «proventi ed oneri finanziari» nonché delle «rettifiche di valore di attività finanziarie», entrambi evidenziati separatamente dal legislatore.

Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è necessario fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa [2].

Per ciò che riguarda la gestione straordinaria occorre riferirsi alla relazione ministeriale che, a proposito del bilancio d’esercizio, recita che «l’aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento, bensì all’estraneità, della fonte del provento o dell’onere, alla attività ordinaria». Secondo detta relazione, dunque, non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l’eccezionalità (a livello temporale) o l’anormalità (a livello quantitativo) dell’evento; è necessaria l’estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell’onere; tale concetto, rapportato al bilancio consolidato, implica la necessità di tenere conto del grado di omogeneità (o disomogeneità) della gestione di gruppo, per determinare se un componente di reddito debba essere considerato di natura ordinaria o straordinaria.

Di conseguenza, indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono:

– plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo;

– sopravvenienze ed insussistenze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria di gruppo;

– componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;

– effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati [3].

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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