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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Cambiamenti di principi contabili Cambiamenti di stime contabili Correzione di errori Eventi e operazioni straordinari Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dellA a a esercizio E Fatti intervenuti dopo la chiusura dellA a a esercizio |

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E.I. Premessa

Con riferimento ai fatti successivi alla chiusura dellâ??esercizio, gli aspetti fondamenta-li che occorre considerare riguardano:

â?¢ quando una impresa deve recepire nel proprio bilancio gli effetti di fatti interve-nuti dopo la chiusura dellâ??esercizio;

â?¢ la natura dellâ??informazione integrativa che deve essere fornita circa i fatti inter-venuti dopo la chiusura dellâ??esercizio.

E.II. Definizioni e caratteristiche

E.II.a. I fatti intervenuti dopo la chiusura dellâ??esercizio sono quei fatti, sia positivi, sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio dâ??esercizio. Si possono identificare due tipi di fatti:

(a) quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di rife-rimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dellâ??esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e pas-sività in bilancio. Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne deve dare informazione nella nota integrativa (fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio);

(b) quelli che modificano le situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, de-vono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, perché comportano, nellâ??esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passivi-tà esistenti alla data di chiusura. Questi eventi devono essere menzio-nati perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dellâ??informazione so-cietaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni (fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio).

Il termine, entro il quale il fatto si deve verificare perché se ne debba tenere conto, è, nella generalità dei casi, individuato con la data di redazione del progetto di bilancio (dâ??esercizio) da parte degli amministratori.

Qualora, tuttavia, tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dellâ??organo assembleare si verificassero eventi tali da pregiudicare lâ??attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportu-namente modificare il progetto di bilancio.

Nel bilancio consolidato i fatti successivi saranno riflessi così come nel bilancio dâ??esercizio.

E.III. Rilevazione e rappresentazione

E.III.a. Fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio

In presenza di questi fatti i valori di bilancio devono riflettere lâ??effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Alcuni esempi relativi a questi fatti successivi riguardano:

â?¢ la definizione dopo la chiusura dellâ??esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;

â?¢ i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dellâ??esercizio da cui emerga che ta-lune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valo-re o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispe-cie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:

ï?­- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confer-mata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, normal-mente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; pertanto è necessario operare una adeguata svalutazione;

ï?­- la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi infe-riori rispetto al costo fornisce lâ??indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;

â?¢ la definizione dopo la chiusura dellâ??esercizio di un maggior prezzo di acquisto di unâ??attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di unâ??attività ceduta prima della fine dellâ??esercizio;

â?¢ la determinazione dopo la chiusura dellâ??esercizio di un premio da corrisponde-re a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative allâ??esercizio chiu-so.

â?¢ la scoperta di un errore o di una frode.

E.III.b. Fatti successivi alla data di bilancio che non devono essere recepiti nel bilan-cio

Non richiedono variazioni nei valori di bilancio, a titolo di esempio, i seguenti fatti:

â?¢ la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo ri-spetto alla chiusura dellâ??esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dellâ??esercizio;

â?¢ la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;

â?¢ la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute este-re

E.III.c. Continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, to-talmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministrato-ri, ad esempio, possono motivatamente manifestare lâ??intendimento di proporre la li-quidazione della società o di cessare lâ??attività operativa.

Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risul-tato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dellâ??esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio dâ??esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al mo-mento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale.

E.IV. Informazioni in nota integrativa

I fatti successivi alla data di bilancio che, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dellâ??esercizio (e rappre-sentata in bilancio) e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dellâ??informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, devono essere illustrati nella no-ta integrativa. Lâ??indicazione dovrebbe riguardare la natura e la descrizione del fatto intervenuto, nonché, per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dellâ??effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria dellâ??impresa, oppure la dichiara-zione che lâ??effetto non risulta determinabile.

Alcuni esempi relativi a questi fatti possono essere:

â?¢ operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) delibera-te dopo la chiusura dellâ??esercizio;

â?¢ annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;

â?¢ acquisti o cessioni di unâ??azienda significativa;

â?¢ distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;

â?¢ annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;

â?¢ emissione di un prestito obbligazionario;

â?¢ aumento di capitale;

â?¢ assunzione di rilevanti impegni contrattuali;

â?¢ significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dellâ??esercizio;

â?¢ fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali lâ??impresa è maggiormente esposta senza coperture;

â?¢ richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Tali fatti vengono frequentemente illustrati nella relazione sulla gestione quali â??fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellâ??esercizioâ? (art. 2428 punto 5 codice civile). In tale caso, per completezza dellâ??informativa di bilancio, è necessario farne menzio-ne anche nella nota integrativa. Ciò può avvenire anche mediante un richiamo alla il-lustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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