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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo II Dell’impresa agricola

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo II – Del lavoro nell’impresa (Artt.2082 -2221)

Specifica: Capo II Dell’impresa agricola

Art.  2135 Imprenditore agricolo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita’: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita’ connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 1, comma 1, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

Art.  2136 Inapplicabilita’ delle norme sulla registrazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e’ disposto dall’articolo 2200.

 

Art.  2137 Responsabilita’ dell’imprenditore agricolo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

L’imprenditore, anche se esercita l’impresa sul fondo altrui, e’ soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) concernenti l’esercizio dell’agricoltura. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2138 Dirigenti e fattori di campagna.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2139 Scambio di mano d’opera o di servizi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Tra piccoli imprenditori agricoli e’ ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

 

Art.  2140 Comunioni tacite familiari.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

(Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.) (1)

(1) Articolo abrogato dall’Art. 205, legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

Art.  2141 Nozione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attivita’ connesse al fine di dividerne a meta’ i prodotti e gli utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

 

Art.  2142 Famiglia colonica.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La composizione della famiglia colonica non puo’ volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

 

Art.  2143 Mezzadria a tempo indeterminato.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, (salvo diverse disposizioni delle norme corporative), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non e’ stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi. (1)
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2144 Mezzadria a tempo determinato.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non e’ comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

 

Art.  2145 Diritti ed obblighi del concedente.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

 

Art.  2146 Conferimento delle scorte.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative), della convenzione o degli usi. (1)

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2147 Obblighi del mezzadro.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il mezzadro e’ obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessita’ della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

E’ a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2148 Obblighi di residenza e di custodia.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita’. Egli deve altresi’ custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non puo’, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivita’ a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

 

Art.  2149 Divieto di subconcessione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il mezzadro non puo’ cedere la mezzadria, ne’ affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

 

Art.  2150 Rappresentanza della famiglia colonica.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

 

Art.  2151 Spese per la coltivazione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attivita’ connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente (le norme corporative), la convenzione o gli usi. (1)

Se il mezzadro e’ sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2152 Miglioramenti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita’ lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non e’ stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi, e’ determinata dal giudice, (sentite, ove occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2153 Riparazioni di piccola manutenzione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro di cui egli e la famiglia colonica si servono. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non e’ sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non e’ in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, puo’ disporre il rimborso rateale.

 

Art.  2155 Raccolta e divisione dei prodotti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il mezzadro non puo’ iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e’ obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2156 Vendita dei prodotti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La vendita dei prodotti, che in conformita’ degli usi non si dividono in natura, e’ fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

 

Art.  2157 Diritto di preferenza del concedente.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita’ di condizioni, preferire il concedente.

 

Art.  2158 Morte di una delle parti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro e’ avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purche’ assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se cio’ non e’ possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi se il podere non e’ coltivato con la dovuta diligenza, il concedente puo’ fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

 

Art.  2159 Scioglimento del contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo’ chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

 

Art.  2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non e’ comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilita’ sussidiaria dell’originario concedente

 

Art.  2161 Libretto colonico.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

 

Art.  2162 Efficacia probatoria del libretto colonico.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsita’ e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

 

Art.  2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative), della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita’ e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita’ e qualita’, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita’, qualita’ e stato di uso. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2164 Nozione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o piu’ coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attivita’ connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili e’ stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2165 Durata.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La colonia parziaria e’ contratta per il tempo necessario affinche’ il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo’ avere una durata inferiore a due anni.

 

Art.  2166 Obblighi del concedente.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e’ destinato.

 

Art.  2167 Obblighi del colono.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita’ della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita’; deve altresi’ custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Art.  2168 Morte di una delle parti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158.

 

Art.  2169 Rinvio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonche’ quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito.

 

Art.  2170 Nozione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita’ di bestiame e per l’esercizio delle attivita’ connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

 

Art.  2171 Nozione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella soccida semplice il bestiame e’ conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta’ al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita’, il sesso, il peso e l’eta’ del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’articolo 2181.

 

Art.  2172 Durata del contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se nel contratto non e’ stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi. (1)

Se non e’ data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2173 Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e’ posta a carico del soccidario.

 

Art.  2174 Obblighi del soccidario.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il soccidario deve prestare secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

 

Art.  2175 Perimento del bestiame.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

 

Art.  2176 Reintegrazione del bestiame conferito.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta’ del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi puo’ chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualita’, del sesso, del peso e dell’eta’.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario puo’ recedere dal contratto.

 

Art.  2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Se la proprieta’ o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilita’ sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario puo’, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

 

Art.  2178 Accrescimenti, prodotti, utili e spese.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi. (1)

E’ nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2179 Morte di una delle parti.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158.

 

Art.  2180 Scioglimento del contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo’ chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

 

Art.  2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita’ e all’eta’, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di piu’ si divide a norma dell’articolo 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

 

Art.  2182 Conferimento del bestiame.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella soccida parziaria il bestiame e’ conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

 

Art.  2183 Reintegrazione del bestiame conferito.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta’ del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

Il bestiame rimasto e’ diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’articolo 2184.

Se e’ convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

 

Art.  2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita (dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi. (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art.  2185 Rinvio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Per quanto non e’ disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

 

Art.  2186 Nozione e norme applicabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e’ conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell’articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

 

Art.  2187 Usi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Nei rapporti di associazione agraria regolati delle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e’ espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

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Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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