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Novità Iva
15 Settembre 2017

Verifica degli impianti elettrici: se non c’è manutenzione, non c’è reverse charge

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L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo all’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

In particolare, l’istante è una società che, nella qualità di organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, svolge attività di verifica degli impianti di messa a terra presso strutture pubbliche o private con dipendenti. La società si occupa di attestare, a seguito della verifica, la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati dalle ditte di manutenzione/installazione. Il codice ATECO utilizzato dall’istante è quello dell’attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi.

La società istante ha precisato che l’attività svolta è un’attività di controllo e verifica e non un’attività di manutenzione. A dimostrazione di ciò, qualora l’istante riscontri che siano necessari degli interventi sugli impianti oggetto di verifica, sarà una società di manutenzione ad effettuare tali interventi.

La soluzione prospettata dall’istante è, quindi, che le operazioni poste in essere possano essere fatturate nelle forme ordinarie e non con l’applicazione del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 111 dell’11 agosto 2017. Ha, prima di tutto, ricordato che la Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, essa ha riconosciuto la correttezza della soluzione prospettata dall’istante. Infatti, dovranno applicarsi le regole ordinarie qualora l’attività della società si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa in materia e non comprenda nessun intervento di manutenzione sugli impianti medesimi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che, nel caso descritto dall’istante, non trovi applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, ma il metodo ordinario di adempimento dell’Iva.

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