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Novità Iva
17 Gennaio 2015

Legge di Stabilità per il 2015: novità in materia di Iva

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Con la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) sono state introdotte diverse novità in materia di Iva.

In primo luogo, la Legge di Stabilità (articolo 1, commi 629, 631 e 632) ha previsto l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), a partire dal 1° gennaio 2015, ad operazioni riguardanti i settori edile, energetico e della grande distribuzione, ulteriori rispetto a quelle già elencate nei commi quinto e sesto dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cessioni di oro da investimento; cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza; prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori; cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; cessioni di cellulari; cessioni di computer e dei loro componenti ed accessori; cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere) e nel comma settimo dell’articolo 74 del medesimo Decreto (cessioni di rottami).

L’inversione contabile riguarderà ora anche le seguenti operazioni:

– le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

– i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

– i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva comunitaria 2003/87/CE e di certificati relativi al gas ed all’energia elettrica;

– le cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo – rivenditore;

– le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari;

– le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per le operazioni riguardanti il settore energetico, le nuove regole saranno applicate per quattro anni. Inoltre, le disposizioni riguardanti il settore della grande distribuzione saranno efficaci soltanto successivamente al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di un’apposita autorizzazione.

Inoltre, la Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lett. b), ha previsto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici e, più in particolare, nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, nel caso in cui i cessionari od i committenti non siano debitori d’imposta, che l’Iva sia versata secondo il meccanismo dello split payment e, in particolare, secondo modalità e termini che verranno fissati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare.

Il meccanismo dello split payment prevede che l’ente pubblico che ha ricevuto la prestazione eroghi il solo corrispettivo al netto dell’Iva e versi l’imposta direttamente all’erario. Tale meccanismo non trova comunque applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Le regole in questione, nelle more del rilascio della necessaria autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Al comma 630 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2015, è, altresì, previsto che, con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che regolerà le modalità ed i termini di versamento dell’Iva nei casi di split payment, verranno individuati, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso dell’Iva deve essere eseguito in via prioritaria, i soggetti interessati dalle disposizioni predette, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette allo split payment.

Agli enti pubblici cessionari o committenti che non verseranno o ritarderanno il versamento dell’Iva si applicherà la sanzione per l’omesso o tardivo versamento, pari al 30 % dell’importo non versato (articolo 1, comma 633, della Legge di Stabilità per il 2015).

Ulteriori disposizioni sono contenute nella Legge di Stabilità per il 2015 in materia di Iva.

In particolare, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’Iva dovuta per il 2015, i contribuenti dovranno presentare nel mese di febbraio la dichiarazione annuale relativa all’Iva dovuta per l’anno solare precedente. La dichiarazione annuale Iva, quindi, non sarà più compresa nella dichiarazione unificata (modello Unico).

Allo stesso tempo è stata abrogata la disposizione (articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998) che prevedeva l’obbligo di presentare la comunicazione dati Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Ancora, è stata ridotta l’aliquota Iva applicata agli e-book. In base alla nuova normativa, introdotta dall’articolo 1, comma 667, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Verrà applicata, quindi, l’aliquota ridotta del 4 % anche ai libri in formato elettronico.

Inoltre, è stata aumentata dal 10 % al 22 % l’aliquota Iva da applicare alle cessioni dei pellet di legno (articolo 1, comma 711, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Infine, nella Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 718), è previsto che l’aliquota Iva del 10 % sarà aumentata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017. L’aliquota Iva del 22 %, poi, sarà incrementata di due punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.

Tali misure potranno essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate o di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica (articolo 1, comma 719, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

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