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Novità Iva
14 Giugno 2019

Tax free shopping: non è più ammessa una nota di variazione cumulativa

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla corretta emissione delle note di variazione nell’ambito del “tax free shopping. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 58 dell’11 giugno 2019.

Ricordiamo che, a partire dal 1° settembre 2018, deve essere effettuata in modalità elettronica l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di importo complessivo, comprensivo dell’Iva, superiore a 154,94 Euro, a soggetti che non sono residenti o domiciliati nell’Unione Europea. Si tratta di cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare dell’acquirente e trasportati nel bagaglio personale al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea.

La particolarità di queste cessioni è che possono essere effettuate senza l’applicazione dell’Iva o con diritto al rimborso dell’Iva versata. A tale scopo, l’uscita del bene dal territorio dell’Unione Europea deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e deve essere provata dal visto doganale.

Qualora non venga apposto il visto doganale, il cedente dovrà procedere all’emissione di una nota di variazione in aumento della sola imposta. Qualora, invece, sia stata già versata l’imposta, la presenza del visto doganale determinerà il diritto di recuperare tale imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro Iva.

Attualmente, l’emissione delle fatture elettroniche nell’ambito del “tax free shopping” avviene attraverso il sistema elettronico “Otello 2.0”.

I chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate riguardano gli adempimenti da effettuare in tale nuovo sistema elettronico. In particolare, è stato richiesto se è ancora applicabile la prassi di inviare al cedente un documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa, da annotare cumulativamente nel registro Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, attualmente, anche le note di variazione, sia che riguardino l’imponibile e l’imposta di un’operazione di “tax free shopping“, sia che si riferiscano soltanto all’imposta, devono essere emesse attraverso il sistema elettronico “Otello 2.0”.

Riguardo alla possibilità di emettere una nota di variazione cumulativa, in passato era previsto dai documenti di prassi che i cedenti dei beni effettuassero un’unica annotazione, invece dell’annotazione delle singole operazioni di “tax free shopping“. Si parlava, quindi, di un’unica annotazione e non di un’unica nota di variazione. Inoltre, il riferimento era all’ipotesi nella quale l’importo dell’Iva fosse stato già versato e si trattasse di effettuare l’annotazione per esercitare il diritto al rimborso, non alla diversa ipotesi della mancata applicazione dell’Iva (ed all’emissione della nota di variazione conseguente alla mancata apposizione del visto doganale).

Inoltre, nelle istruzioni operative per l’utilizzo del sistema “Otello 2.0” è specificato che ogni singola operazione di cessione e, quindi, ogni singola fattura che la documenta e ogni eventuale nota di variazione ad essa riferita, è identificata univocamente da “Otello 2.0” mediante la notifica del cosiddetto “codice richiesta” che dovrà, poi, essere indicato nella copia consegnata dal cedente al cessionario. Per operare la variazione della fattura non sono consentiti riferimenti cumulativi e non possono essere utilizzati strumenti alternativi ad “Otello 2.0”.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che la lettura dei documenti di prassi effettuata in passato nel senso della possibilità dell’emissione di una nota di variazione cumulativa non è compatibile con la disciplina fiscale attualmente in vigore.

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