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Novità Iva
25 Maggio 2018

Tax free shopping: al via l’attuazione della fatturazione elettronica

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Con una Determinazione del 22 maggio 2018 adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e con una Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22 maggio 2018, sono state definite le regole di attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito delTax free shopping“.

Ricordiamo che la disciplina in materia di Iva prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea di beni per un importo complessivo superiore a 155 Euro (Iva inclusa), destinati all’uso personale o familiare, da trasportare in bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, possono essere effettuate senza il pagamento dell’Iva. Lo sgravio dell’imposta può avvenire a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori del territorio dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione (articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972).

Il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto l’obbligo di emettere le fatture, nell’ambito del “Tax free shopping“, nella modalità elettronica. In particolare, era previsto che i cedenti dovessero effettuare l’emissione delle fatture in modalità elettronica a partire dal 1° gennaio 2018. Con la Legge di Bilancio per il 2018 tale termine è stato spostato al 1° settembre 2018.

L’Agenzia delle Dogane ha, quindi, realizzato una versione aggiornata del software da utilizzare per gestire il relativo flusso di dati (software dal nome “Otello 2.0”) che garantisce l’interoperabilità con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture e le condizioni per la piena operatività su tutto il territorio nazionale.

Nella Determinazione del 22 maggio 2018 è stabilito che l’accreditamento ai servizi digitali offerti da “Otello 2.0” avverrà, da parte dei soggetti interessati, mediante i sistemi nazionali di identità digitale. Le modalità di accreditamento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane.

All’articolo 2 della Determinazione sono definite le modalità di utilizzo dei servizi di “Otello 2.0”.

Inoltre, all’articolo 3 della Determinazione, è stabilito che il cedente deve trasmettere al programma “Otello 2.0” il messaggio contenente i dati della fattura per il “Tax free shoppingal momento dell’emissione e deve mettere a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio con i dati dell’eventuale variazione deve essere trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione.

Le disposizioni contenute nella Determinazione sono applicabili immediatamente a tutte le fatture per il “Tax free shopping” ed alle relative variazioni, trasmesse al nuovo sistema “Otello 2.0”. Viene, quindi, data la possibilità di applicare le nuove regole ancora prima dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Con la Nota dell’Agenzia delle Dogane del 22 maggio 2018, sono, inoltre, impartite le istruzioni per la gestione delle operazioni che hanno origine da “Fatture Tax Free” emesse in modalità elettronica, nell’ambito del programma “Otello 2.0”.

Tra le indicazioni fornite con tale Nota, viene espressamente riconosciuto che, dal 1° dicembre 2018, tutte le operazioni “tax free” saranno trattate esclusivamente con il sistema “Otello 2.0”, ad eccezione del caso di fatture emesse da cedenti dell’Unione Europea non stabiliti nel territorio italiano.

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