Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, sono state semplificate le procedure di rimborso dell’Iva, in caso di split payment.
I fornitori della Pubblica Amministrazione erano già stati inclusi nella categoria dei contribuenti per i quali la restituzione delle eccedenze Iva detraibili avviene in via prioritaria, limitatamente al credito relativo alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.
L’inclusione in tale categoria comportava, secondo la precedente normativa, l’applicazione delle regole fissate per gli altri contribuenti ammessi ai rimborsi in via prioritaria e, in particolare, le condizioni indicate all’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2007:
– l’esercizio dell’attività da almeno tre anni;
– l’importo dell’eccedenza Iva detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 Euro, per i rimborsi annuali, ed a 3.000 Euro, per i rimborsi trimestrali;
– l’ammontare del credito pari almeno al 10 % dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre ai quali si riferisce il rimborso.
Ora, per effetto del Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2015, ai fornitori della Pubblica Amministrazione, ai quali viene applicato, appunto, il meccanismo dello split payment, per accedere al rimborso in via prioritaria, non è più richiesto il rispetto delle predette condizioni.,
Nel Decreto è precisato che le nuove regole si applicheranno a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015.