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Novità Iva
4 Settembre 2015

Servizi elettronici resi a soggetti non passivi Iva comunitari: le regole per il regime fiscale di vantaggio

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Nella Risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato da un contribuente che esercita l’attività di commercio elettronico ed applica il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

L’istante ha precisato di aver emesso fatture senza applicazione dell’Iva per tutte le prestazioni eseguite nei confronti di privati e soggetti passivi d’imposta residenti in Italia ed all’estero, fino al 31 dicembre 2014.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti delle novità normative, introdotte a partire dal 1° gennaio 2015, in materia di territorialità ai fini Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi prestati per via elettronica. In particolare, il contribuente richiede un chiarimento riguardo alle fatture che dovrà emettere per le prestazioni eseguite in favore dei clienti inglesi, non soggetti passivi Iva: dovranno essere emesse con l’aliquota Iva in vigore in Inghilterra oppure le operazioni potranno continuare ad essere considerate non soggette ad Iva?

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in assenza di una disciplina specifica nell’ambito del regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il regime forfetario introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015.

Tale disciplina stabilisce che, ai fini Iva, i contribuenti devono applicare alle prestazioni di servizi ricevute o rese a soggetti non residenti gli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. E’ comunque escluso il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Quindi, l’Iva relativa a tali operazioni, nei rapporti con i soggetti passivi d’imposta, sarà assolta dal committente nel proprio Paese (l’operazione è fuori campo Iva in Italia), e, nei rapporti con i privati consumatori, il prestatore del servizio dovrà identificarsi in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea nei quali presta il servizio, così da assolvere l’Iva dovuta, oppure potrà avvalersi del sistema MOSS.

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