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Novità Iva
12 Luglio 2019

Servizi aggiuntivi al trasporto: si applica l’aliquota Iva ordinaria

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Ancora un quesito sul corretto trattamento da applicare ai fini Iva.

L’istante è una società che svolge l’attività di trasporto urbano di passeggeri tramite imbarcazioni. Intende offrire dei servizi aggiuntivi ed il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda proprio il corretto trattamento da applicare ai fini Iva a tali prestazioni aggiuntive.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 225 del 5 luglio 2019, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2017 ha modificato la disciplina ai fini Iva delle prestazioni di servizio di trasporto urbano delle persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

In virtù delle modifiche normative, si applica l’esenzione Iva per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato tramite veicoli adibiti al servizio taxi, come gondole o motoscafi.

Le altre prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 %.

Sono, poi, da assoggettare all’aliquota Iva del 10 % le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, così come le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con il quale sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata, poi, sul caso specifico e sulla natura accessoria o meno dei servizi aggiuntivi che la società istante intende offrire. Si tratta, in particolare, di servizi di intrattenimento con musica e pasti, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di guida turistica.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria all’attività principale quando integra, completa e rende possibile l’attività principale. L’attività accessoria, quindi, deve formare un tutt’uno con l’operazione principale.

Quando, invece, le prestazioni sono distinte, anche se rese da un unico soggetto in favore dello stesso committente, i relativi corrispettivi devono essere trattati in modo differente, secondo il proprio regime.

L’istante intende offrire una prestazione più articolata del semplice trasporto, comprensiva di una serie di servizi la cui finalità non è quella di integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale del trasporto. Il servizio offerto è un servizio complesso destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mobilità dei passeggeri.

Si tratta, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, di esigenze turistico – ricreative che qualificano le prestazioni aggiuntive come generiche e, pertanto, da assoggettare all’aliquota Iva del 22 %.

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