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Novità Iva
6 Luglio 2018

Trasporto di passeggeri tramite imbarcazioni: i casi di esenzione Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardo al corretto trattamento ai fini Iva applicabile al trasporto di passeggeri mediante imbarcazioni.

La risposta al quesito è inserita nella Risoluzione n. 50 del 5 luglio 2018.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2017 ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2017, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Tali prestazioni di servizio, infatti, sono state escluse dall’ambito di esenzione Iva e sono state assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 5 %.

L’esenzione Iva è mantenuta soltanto per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza.

In particolare, per veicoli da piazza si intendono sia i taxi che si spostano via terra, sia i taxi acquei. Inoltre, continuano a rientrare nell’ambito dell’esenzione Iva le prestazioni di trasporto urbano di persone rese a mezzo di gondole e motoscafi.

In virtù della nuova normativa, invece, sono imponibili Iva e soggiacciono all’aliquota ridotta del 5 % le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi.

Infine, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi dai mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, oltre che le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con il quale vengono effettuate, devono essere assoggettate all’aliquota Iva del 10 %.

Riguardo alla situazione specifica dell’istante, si tratta di una società che svolge attività di trasporto di passeggeri mediante imbarcazioni con portata fino a venti persone, compreso il conducente. Per alcune di queste imbarcazioni, il Comune nel quale opera l’istante ha concesso licenze per il servizio taxi; per altre imbarcazioni, ha concesso autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente; per altre ancora ha concesso delle licenze taxi più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, nel senso che il servizio di taxi acqueo ed il servizio di noleggio con conducente sono concessi con l’impiego della stessa imbarcazione.

Nel Comune nel quale opera l’istante, inoltre, vi è una situazione peculiare nella quale esiste soltanto un servizio di trasporto di persone urbano non di linea effettuato via acqua. Non vi è, ad esempio, un servizio di trasporto effettuato su strada.

Quindi, nel caso specifico, il trasporto acqueo urbano dei passeggeri effettuato mediante il servizio di noleggio con conducente non si trova in concorrenza diretta con il trasporto per via terra effettuato mediante il medesimo servizio di noleggio con conducente sottoposto all’aliquota Iva del 10 %.

Pertanto, limitatamente ai trasporti urbani di persone non di linea effettuati nel territorio del Comune in questione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che qualora il servizio di noleggio con conducente si presenti simile al servizio reso dal taxi acqueo possa trovare applicazione l’esenzione Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che la conclusione espressa nella Risoluzione riguarda esclusivamente l’attività di noleggio con conducente. Non può giungersi alla stessa conclusione qualora si prenda in considerazione l’utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo in favore di ristretti gruppi di persone per il soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative.

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