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Novità Iva
10 Novembre 2017

Scissione dei pagamenti: tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 27 del 7 novembre 2017, ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle modifiche introdotte alla disciplina dello split payment dalla Manovra Correttiva per il 2017.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato le principali novità della disciplina in materia:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le Pubbliche Amministrazioni alle quali sono applicabili le norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria, alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali ed alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB;
  • l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (ai compensi, quindi, percepiti dai professionisti);
  • la possibilità per i soggetti ai quali si applica lo split payment di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura di acquisto;
  • la possibilità per i soggetti (Pubbliche Amministrazioni e società) destinatari delle norme della scissione dei pagamenti di effettuare il versamento dell’imposta dovuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l’imposta diviene esigibile, senza la possibilità di compensazioni nel modello F24. In questo modo, si evita di dover effettuare tutti gli adempimenti per far confluire l’Iva dovuta nella liquidazione periodica.

Le nuove regole trovano applicazione alle operazioni per le quali siano state emesse fatture a partire dal 1° luglio 2017.

Nella Circolare del 7 novembre 2017, è ricordato anche che la disciplina è stata ulteriormente modificata dal Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017. Le novità riguardano, in particolare, l’estensione, a partire dal 1° gennaio 2018, della scissione dei pagamenti alle società controllate, in misura non inferiore al 70 %, dalle Pubbliche Amministrazioni.

Gli argomenti trattati nella Circolare sono:

  • l’ambito soggettivo di applicazione della norma (individuazione delle Pubbliche Amministrazioni ed individuazione delle società, soggetti esclusi, attestazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società acquirenti). Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, in realtà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attestazione non è più utile per il fornitore dal momento che, a seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti ai quali è applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti, l’attestazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni o delle società deve necessariamente trovare corrispondenza nel contenuto degli elenchi suddetti. L’eventuale rilascio di un’attestazione che sia in contrasto con il contenuto degli elenchi sarà privo di effetti giuridici.
  • l’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti. Ricordiamo, in particolare, che lo split payment non si applica agli acquisti per i quali trova già applicazione il meccanismo del reverse charge, ossia rispetto ai quali debitori di imposta sono già i committenti/cessionari. In questo caso, il debito Iva sorge direttamente in capo alla Pubblica Amministrazione acquirente. La scissione dei pagamenti non trova applicazione nemmeno con riferimento alle operazioni effettuate dai fornitori nell’ambito di regimi Iva speciali (che non  prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura), come il regime del margine o il regime speciale applicato alle agenzie di viaggio. E’ confermata, inoltre, l’esclusione della scissione dei pagamenti per le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante (ad esempio, il regime speciale previsto dalla Legge n. 398 del 1991 o il regime speciale relativo all’attività di intrattenimento). La scissione dei pagamenti non trova neanche applicazione alle operazioni certificate dal fornitore mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale o fattura semplificata. Ancora, lo split payment non è applicabile a quelle operazioni nelle quali la Pubblica Amministrazione acquirente non effettua alcun pagamento del corrispettivo al fornitore, come quando il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta. Per quanto riguarda le operazioni rese nei confronti di dipendenti nell’interesse di datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo in questione non è applicabile quando la fattura è emessa nei confronti del dipendente. La scissione dei pagamenti trova, invece, applicazione quando la fattura è emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione o della società soggetta allo split payment e sarà quest’ultima a versare l’imposta in luogo del fornitore.
  • gli adempimenti dei soggetti passivi fornitori. In proposito, si ricorda che i fornitori devono comunque provvedere ad annotare le fatture emesse in regime di scissione dei pagamenti, in modo distinto rispetto alle altre fatture emesse, riportando anche l’aliquota Iva applicata e l’importo dell’imposta, sia pur senza far concorrere tale importo nella liquidazione periodica.
  • l’esigibilità dell’imposta. Con le novità introdotte con la Manovra Correttiva, le Pubbliche Amministrazioni e le società possono optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della fattura, rispetto al momento del pagamento del corrispettivo. La scelta dell’esigibilità anticipata può essere effettuata per ogni singola fattura ricevuta/registrata e rileva, a tal riguardo, il comportamento concludente del contribuente.
  • gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società soggetti passivi dell’Iva. Alla luce della nuova disciplina, le Pubbliche Amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali possono effettuare il versamento dell’Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l’imposta è divenuta esigibile. In alternativa, possono annotare le fatture di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale l’imposta è divenuta esigibile e l’imposta parteciperà alla liquidazione periodica Iva. Le fatture di acquisto con l’applicazione dello split payment devono comunque essere registrate nel registro degli acquisti per poter esercitare la detrazione della relativa imposta. L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno la qualifica di debitore d’imposta in capo al fornitore. L’applicazione del meccanismo in questione fa soltanto sorgere l’obbligo in capo all’acquirente di versare l’Iva in luogo del fornitore. Questo vuol dire che se l’operazione di acquisto non è imponibile Iva o è esente Iva (e, quindi, non vi è alcuna imposta da versare) i soggetti acquirenti non dovranno effettuare alcun adempimento connesso alla scissione dei pagamenti.
  • la regolarizzazione e le note di variazione.
  • l’acconto Iva. A tal proposito, le Pubbliche Amministrazioni e le società soggetti passivi Iva dovranno tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti.
  • i rimborsi.
  • l’efficacia temporale.
  • le sanzioni.
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