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Novità Iva
8 Febbraio 2019

Scissione dei pagamenti: opera anche in presenza di un patrimonio destinato a scopo specifico

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione del meccanismo della SCISSIONE DEI PAGAMENTI. Lo ha fatto nella Risposta ad interpello n. 27 del 6 febbraio 2019.

L’istante è una società interamente partecipata da un Ministero che opera nel settore del cinema. E’ stata contattata da una società di produzione cinematografica estera per realizzare delle opere cinematografiche prevalentemente in Italia. L’ingente patrimonio che la società estera metterà a disposizione dell’istante per la realizzazione delle opere assumerà il carattere di un “patrimonio destinato ad un specifico affare” (articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del Codice Civile) e verrà depositato su un conto corrente con la firma congiunta di quattro procuratori speciali, due nominati dall’istante e due nominati dalla società estera.

L’istante avrà diritto ad un compenso commisurato al budget messo a disposizione per la realizzazione delle opere, mediante attribuzione della provvista che resterà a seguito del pagamento di tutti i costi o mediante il pagamento in favore della società stessa di tale compenso.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’istante, connesse alle attività relative al patrimonio in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che non può configurarsi, per il patrimonio destinato ad uno specifico scopo, una soggettività autonoma. Pertanto, tutte le operazioni connesse alla gestione di tale patrimonio dovranno necessariamente essere attribuite alla società istante, la quale dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali.

Essendo l’istante riconducibile all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti (si tratta, infatti, di una società interamente partecipata da un Ministero ed è presente negli elenchi pubblicati sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze), alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, anche se connesse ad attività relative al patrimonio destinato allo specifico scopo, è applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’istante, nella qualità di cessionaria o committente degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ambito dell’affare esaminato, è tenuta ad applicare la disciplina della scissione dei pagamenti per contrastare il rischio di inadempimento dell’obbligo di versamento dell’Iva da parte dei fornitori.

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