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Novità Iva
6 Novembre 2020

Saponi di uso comune: no alle agevolazioni Iva previste dal Decreto Rilancio

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce un nuovo dubbio riguardante l’applicazione delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” con riferimento specifico alle cessioni di prodotti detergenti disinfettanti per mani.

A presentare un’istanza di interpello è stata una società a responsabilità limitata che produce e commercializza prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia e l’igiene e prodotti idroalcolici per la pulizia e la sanificazione delle mani.

L’istante solleva alcuni dubbi riguardo all’interpretazione dell’espressione “detergenti disinfettanti per mani”, inserita nella disposizione del Decreto “Rilancio” che individua i beni che possono beneficiare delle agevolazioni Iva. Si tratterebbe di una categoria di beni di fatto inesistente. Con il termine “disinfettante”, infatti, si indica un prodotto che, per essere qualificato come tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico. I prodotti detergenti, poi, possono eventualmente svolgere anche un’azione igienizzante.

L’istante ha, inoltre, evidenziato che, grazie ad una Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati individuati con chiarezza i beni ammessi alle agevolazioni Iva in questione. Occorre fare riferimento ad alcuni specifici codici di classifica doganale delle merci.

Sulla base di tale criterio, secondo la società istante, rientrerebbero tra i beni agevolabili e, in particolare, nella categoria dei “detergenti disinfettanti per mani”, sia i saponi di uso comune, sia i saponi ad uso medicinale, contenenti componenti idonei alla disinfezione, sia altre preparazioni contenenti agenti organici di superfici e preparazioni idonee a pulire contenenti anche sapone.

Il gel idroalcolico per la pulizia delle mani, però, non rientrerebbe nelle categorie individuate dall’Agenzia delle Dogane come riconducibili ai “detergenti disinfettanti per mani”. Non sarebbe neanche riconducibile all’altra categoria oggetto delle agevolazioni Iva consistente nella categoria delle “soluzioni idroalcoliche in litri” poiché i relativi codici individuati dall’Agenzia delle Dogane fanno riferimento a prodotti differenti.

Secondo l’istante, il gel idroalcolico per la pulizia delle mani rientrerebbe piuttosto nella categoria riferita a oli essenziali e prodotti di profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche, eventualmente contenenti alcool.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” ai saponi di uso comune prodotti e commercializzati dalla società istante, ossia alle preparazioni “organiche tensioattive” prodotte dalla stessa sia in forma liquida che solida o in polvere.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 530 del 5 novembre 2020, ha ancora una volta rinviato ai chiarimenti forniti con la Circolare del 15 ottobre 2020. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche una Risposta fornita in precedenza (la Risposta n. 370 del 17 settembre 2020) con la quale è stato chiarito che tali agevolazioni Iva non trovano applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma soltanto nei confronti di quei beni che rientrano in tale categoria e che sono addizionati con disinfettanti.

Secondo quanto chiarito nella Circolare richiamata, per “detergenti disinfettanti per mani” devono intendersi i soli prodotti per le mani con potere disinfettante e, in particolare, i biocidi ed i presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti, invece, non possono essere considerati come beni agevolabili in quanto non svolgono un’azione disinfettante.

Inoltre, nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati come Presidi Medici Chirurgici o biocidi, a base di etanolo almeno al 70 %, a prescindere, anche in questo caso, dalle dimensioni della confezione. Solo questi prodotti, infatti, hanno una capacità di distruggere i virus e, quindi, sono compatibili con le finalità perseguite dalla normativa in materia. Le agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio”,  infatti, è stato ribadito, non sono applicabili alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.

In conclusione, le agevolazioni in questione non possono trovare applicazione alle cessioni dei beni riconducibili alla categoria indicata dalla società istante (categoria degli oli essenziali e dei prodotti per profumeria o per toeletta e preparazioni cosmetiche). Così non possono trovare applicazione nel caso delle cessioni dei saponi prodotti dall’istante.

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