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Novità Iva
25 Settembre 2020

Prodotti cosmetici: no alle agevolazioni Iva previste per disinfettanti per mani

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni del Decreto “Rilancio” relative all’Iva applicabile in caso di cessioni di detergenti disinfettanti per le mani.

La società istante è una società a responsabilità limitata che produce cosmetici. Il quesito riguarda i saponi liquidi cosmetici ed i gel cosmetici igienizzanti da essa prodotti. Rientrano o meno nella categoria dei detergenti disinfettanti per mani per la quale il Decreto “Rilancio” prevede, in caso di cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’Iva e, per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5 %?

La società istante ha richiamato i chiarimenti forniti dall’Istituto Superiore di Sanità secondo i quali si può parlare di disinfettanti con riferimento a prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus che non sono vendibili liberamente, come i detergenti, ma che sono soggetti ad una procedura di autorizzazione armonizzata a livello nazionale per essere messi a disposizione sul mercato.

Secondo l’istante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Decreto “Rilancio” relative ai detergenti disinfettanti per mani soltanto i Presidi Medico Chirurgici, ma non i prodotti cosmetici per i quali non è prevista l’efficacia disinfettante.

Nella Risposta n. 370 del 17 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina contenuta nel Decreto “Rilancio” del maggio 2020 secondo la quale possono applicarsi delle agevolazioni Iva in caso di cessioni di determinati beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus. Tra i beni in questione, elencati all’articolo 124 del Decreto “Rilancio”, vi sono i “detergenti disinfettanti mani”.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate rispetto al quesito posto dalla società istante è che debba tenersi conto della finalità generale di tutela della salute pubblica alla base di tale disciplina e che, quindi, le agevolazioni Iva in questione non trovino applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, come quelli indicati dall’istante, a meno che non si tratti di beni addizionati con disinfettanti.

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