Nella Circolare n. 16 dell’11 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo, in particolare per quanto riguarda le violazioni commesse in relazione al regime dell’inversione contabile.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Legge Delega n. 23 dell’11 marzo 2014 ed il Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 che ha dato attuazione a tale delega, modificando la normativa preesistente relativa alle sanzioni amministrative in materia di imposte dirette e di Iva. Tra le nuove disposizioni entrate in vigore, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quella che ha previsto l’estensione della sanzione ridotta applicata alle violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva anche alle violazioni relative ad operazioni soggette all’inversione contabile. Tale sanzione verrà applicata al cedente o prestatore (e non più genericamente a chi viola gli obblighi in materia). Alcune modifiche sono state introdotte anche riguardo alle violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile commesse dal cessionario o dal committente.
Le nuove disposizioni hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2016. Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti definitivi prima del 1° gennaio 2016.
Gli argomenti trattati nella Circolare sono:
- la riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile;
- l’omissione degli adempimenti connessi all’applicazione del sistema dell’inversione contabile;
- l’errata applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell’inversione contabile;
- l’errata applicazione dell’imposta con il sistema dell’inversione contabile anziché nel modo ordinario;
- l’errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti.