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Novità Iva
15 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Rifacimento della piazza del Comune: se manutenzione straordinaria generica, no all’aliquota Iva ridotta.

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Quale aliquota Iva applicare ad un intervento di rifacimento di una piazza comunale?

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che ha sottoscritto una convenzione con un Comune per la realizzazione, a proprie spese, di un intervento di totale rifacimento della piazza centrale del Comune stesso con contestuale eliminazione del dislivello che sussiste tra la piazza ed il piano stradale e conseguente eliminazione di qualsiasi barriera architettonica per i portatori di handicap.

Il quesito posto dall’istante riguarda la possibilità di applicare all’intervento in questione l’aliquota Iva agevolata del 4 % prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 180 del 7 aprile 2022, ha ricordato la disposizione normativa (numero 41-ter della tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Iva) che prevede, appunto, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4 % alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere finalizzate direttamente al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che si tratta di una disposizione normativa a carattere oggettivo volta a favorire la realizzazione di opere che oggettivamente consentono il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del committente.

Per individuare le opere che presentano questi caratteri, bisogna fare riferimento alla normativa di settore, ossia al Decreto Ministeriale del 1989 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, ed al D.P.R. del 1996 contenente il regolamento con tutte le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Inoltre, qualora le prestazioni di servizi dipendenti dai contratti di appalto abbiano ad oggetto non soltanto la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche altre tipologie di interventi, l’aliquota Iva agevolata spetta esclusivamente sulla parte del corrispettivo dovuta per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi, quando viene stipulato un contratto di appalto unitario, a seguito del quale vengono realizzate opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere diverse, per il riconoscimento dell’aliquota agevolata del 4 %, è necessario che i corrispettivi vengano distintamente indicati, nel contratto stesso o quanto meno nella fattura di pagamento. In mancanza di tale distinzione, il corrispettivo versato verrà interamente assoggettato all’aliquota Iva più elevata prevista per le singole prestazioni.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il Comune, con propria delibera, ha approvato un progetto esecutivo di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria della piazza, proposto dall’istante, ed ha poi sottoscritto un’apposita convenzione nella quale l’oggetto dell’intervento è individuato nella realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria nella piazza del Comune.

Anche nel contratto di appalto stipulato tra l’istante e l’impresa esecutrice dei lavori si fa riferimento genericamente alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria. Il corrispettivo è unitariamente determinato nel contratto stesso. Inoltre, anche il certificato di ultimazione dei lavori risulta rilasciato per opere di manutenzione straordinaria, senza alcuna ulteriore specifica.

Pertanto, nel caso specifico, oggetto del contratto di appalto non risulta essere la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche, come richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4 %.

Tra l’altro, è stato ulteriormente evidenziato che, dal contratto di appalto e dalla documentazione amministrativa prodotta dall’istante, risulta un riferimento generico alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e non risulta, invece, alcun riferimento alla normativa in materia di barriere architettoniche.

Infine, riguardo alla possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10 % prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione, la normativa in materia prevede che l’agevolazione trovi applicazione alle opere di costruzione che consistono, quindi, in interventi di realizzazione di nuove opere edilizie, mentre non vi rientrano gli interventi che consistono in semplici migliorie o modifiche delle opere edilizie.

Pertanto, anche tale aliquota Iva agevolata non può trovare applicazione al caso descritto nell’istanza di interpello.

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