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Novità Iva
28 Febbraio 2020

Riconoscimento dell’invalidità grave e dell’indennità di accompagnamento: si applicano le agevolazioni Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di agevolazioni Iva per i disabili.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un minore disabile per il quale la Commissione medica presso un Centro medico legale Inps ha rilasciato un verbale di invalidità civile che attesta i requisiti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 5 del 2012 con una dichiarazione riguardo alla circostanza che si tratta di un minore affetto da handicap di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Per lo stesso minore, una Commissione medica ha rilasciato un verbale per l’accertamento dell’handicap nel quale viene attestato che l’interessato non possiede alcun requisito di quelli previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 5 del 2012.

Il padre del minore, evidenziando il contrasto tra i due verbali, ha richiesto all’Inps la correzione dell’errore materiale presente nel verbale sanitario. D’altra parte, l’Inps ha risposto che non vi è alcun errore materiale. Il primo verbale riguarda, infatti, solo l’invalidità civile, mentre, il secondo verbale (il verbale per l’accertamento dell’handicap) riguarda solo ed esclusivamente le capacità motorie della persona che, effettivamente, come risulta dagli atti e dalla visita, non sono ridotte. Quindi, entrambi i verbali sono regolari.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il figlio disabile di beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia di Iva, nonostante il verbale riguardante l’handicap riporti la dicitura secondo la quale l’interessato non possiede alcun requisito previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 oppure se, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, il verbale in questione debba comunque essere corretto.

Nella Risposta n. 79 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato tutta la normativa in materia di agevolazioni fiscali per persone disabili.

La Legge n. 97 del 1986 ha introdotto l’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie. L’agevolazione era prevista inizialmente solo per i disabili provvisti di patente speciale.

L’agevolazione è stata poi estesa ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti anche se non muniti di patente speciale ed ai familiari dei quali sono fiscalmente a carico.

L’agevolazione è stata successivamente prevista come aliquota Iva ridotta del 4 % per le cessioni di autoveicoli adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti e per i familiari dei quali essi sono fiscalmente a carico.

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è stato, poi, ampliato ulteriormente, in quanto la misura è stata estesa ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ed agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo acquistato.

Per i soggetti con disabilità psichica, è espressamente richiesto un verbale di accertamento della Commissione medica dal quale risulti che il soggetto si trovi in situazione di grave disabilità psichica e un certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dall’Inps.

Per le altre categorie di disabili che hanno diritto ai benefici fiscali per l’acquisto dei veicoli, è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della Commissione medica prevista dalla Legge n. 104 del 1992, qualora tali soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre Commissioni mediche pubbliche, come la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, e dalle certificazioni rilasciate da tali Commissioni risulti chiaramente che l’invalidità comporta gravi o ridotte limitazioni delle capacità deambulatorie.

Quindi, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave possa essere attestato da un certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché in tale certificato sia evidenziata in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha evidenziato che, con un verbale della Commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, il minore è stato riconosciuto come invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 5 del 2012, in quanto affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, alla luce delle precedenti considerazioni, questo certificato è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

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