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Novità Iva
29 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Regime speciale Iva per l’editoria: la nuova percentuale di forfetizzazione vale per tutto il 2021.

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Un nuovo quesito per l’Agenzia delle Entrate in merito al regime speciale Iva applicato nell’ambito del commercio dei prodotti editoriali.

Come ricordato dal contribuente che ha presentato l’istanza di interpello, in tale regime speciale, l’Iva viene corrisposta esclusivamente dall’editore. Le successive cessioni vengono considerate operazioni escluse dall’Iva, con conseguente esclusione del meccanismo della rivalsa e della detrazione. In particolare, l’imposta è dovuta dall’editore sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali, sulla base di due criteri alternativi: il primo criterio fa riferimento al numero di copie effettivamente vendute; il secondo criterio prende in considerazione il numero della copie consegnate o spedite diminuito di una certa forfetizzazione della resa.

Riguardo a questo secondo criterio, la regola da applicare è prevista all’articolo 74, comma 1, lettera c), del Decreto Iva: l’imposta può essere applicata in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuite a titolo di forfetizzazione della resa del 70 % per i libri e dell’80 % per i giornali quotidiani e periodici.

Il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 ha introdotto, per l’anno 2020, un regime straordinario con un incremento fino al 95 % della percentuale di forfetizzazione della resa in caso di commercio di quotidiani e periodici. Con il Decreto “Sostegni-bis” del maggio del 2021, è stata estesa al 2021 la percentuale di forfetizzazione del 95 % prevista per il commercio di giornali quotidiani e periodici.

Questo criterio della forfetizzazione del 95 % è applicabile all’intero anno 2021 o soltanto dal giorno dell’entrata in vigore della disposizione che l’ha introdotto? Secondo l’istante, non vi sono stati documenti di prassi che hanno chiarito l’ambito temporale di applicazione della normativa in questione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 207 del 22 aprile 2022, ha ripercorso la normativa in materia. In particolare, ha ricordato che l’Iva è dovuta esclusivamente dall’editore, inteso come colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale, sul prezzo di vendita al pubblico, sulla base dei due criteri alternativi del metodo delle copie effettivamente vendute e del metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa.

Il primo metodo è obbligatorio per le cessioni di cataloghi (compresi quelli di informazione libraria), di giornali e periodici pornografici, di giornali quotidiani, periodici, libri scolastici (con o senza supporti integrativi) e libri diversi da quelli scolastici (con o senza altri beni). Il secondo metodo, invece, si applica in caso di commercio di libri diversi da quelli scolastici e di giornali quotidiani e periodici (esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ed esclusi i giornali e periodici pornografici). Per tali prodotti, costituisce il metodo di base, salva la possibilità di esercitare l’opzione per il regime delle copie effettivamente vendute.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, considerando il riferimento all’anno 2021 presente in tutti i documenti che hanno accompagnato il procedimento di formazione della disposizione normativa contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” e considerando la motivazione a fondamento della nuova misura, cioè quella di proseguire gli interventi del Governo in favore delle imprese nel corso della pandemia, l’agevolazione consistente nell’applicazione della forfetizzazione della resa nella percentuale del 95 %, rispetto alla percentuale ordinaria dell’80 %, deve ritenersi applicabile all’intero anno 2021.

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