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Novità Iva
16 Novembre 2018

Operazione accertata come fuori campo Iva: come recuperare l’imposta versata

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione riguardante le modalità di recupero dell’Iva relativa ad un’operazione che è stata accertata come fuori campo Iva.

La società istante ha emesso una fattura nei confronti di un’altra società, comprensiva di Iva, che è stata pagata regolarmente. In un secondo momento, la società acquirente ha ricevuto un avviso di accertamento. L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ha sostenuto che la fattura in questione si riferisse ad un risarcimento danno riconosciuto dalla seconda società all’istante piuttosto che ad un corrispettivo per servizi ricevuti. Di conseguenza, la natura risarcitoria dell’importo rende l’operazione fuori campo Iva con impossibilità, quindi, per la società che ha ricevuto la fattura di detrarre la relativa Iva. Quest’ultima società ha, alla fine, sottoscritto un accertamento con adesione ed ha versato l’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Ha, poi, richiesto all’istante la restituzione dell’imposta indebitamente addebitata in fattura che è stata accertata e versata all’erario.

L’istante ha richiamato la disposizione (articolo 30-ter, comma 2, del Decreto Iva) secondo la quale, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o al committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di presentare un’istanza di rimborso o la possibilità di richiedere l’emissione di una nota di variazione, di registrarla e portarla in detrazione in sede di liquidazione periodica dell’Iva.

Riguardo alla seconda opzione, l’istante ha richiamato l’articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale il contribuente ha diritto a rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In questo caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

Il cedente/prestatore, quindi, in base a questa disposizione, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, una volta effettuato il pagamento dell’imposta dovuta, mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento.

Nella Risposta n. 66 del 12 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è ammissibile che l’istante richieda al proprio cliente l’emissione di una nota di variazione in aumento, dal momento che il cliente non ha effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva per la quale vi sia l’obbligo di certificazione. L’esercizio del diritto alla restituzione dell’Iva indebitamente corrisposta non può essere documentato con una fattura o una nota di variazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, riconosciuto che la soluzione del quesito posto dall’istante è da individuarsi nell’articolo 30-ter del Decreto Iva. Quindi, il cedente/prestatore può presentare domanda di rimborso dell’Iva non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione al cessionario/committente.

Il rimborso dell’Iva indebitamente versata è comunque strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa.

L’istante potrà, pertanto, presentare la domanda di restituzione dalla data di rimborso dell’Iva a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al cliente, alla Direzione Provinciale competente.

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