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Novità Iva
1 Dicembre 2017

Legge europea 2017: diverse novità in materia di Iva

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2017, la Legge n. 167 del 20 novembre 2017 contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge europea 2017).

Evidenziamo qui le disposizioni di rilevanza fiscale. Tali disposizioni introducono delle novità in materia di Iva:

  • Disposizioni in materia di rimborsi dell’Iva (articolo 7 della Legge n. 167/2017). E’ prevista, per i soggetti passivi Iva che richiedono un rimborso dell’imposta prestando una garanzia, una somma pari allo 0,15 % dell’importo garantito, per ogni anno di durata della garanzia, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia medesima. Tale somma deve essere versata al contribuente alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento oppure, nel caso in cui questo avviso venga emesso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’Iva. Queste nuove regole trovano applicazione a partire dalle richieste di rimborso presentate con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017 e dalle richieste di rimborso infrannuale relative al primo trimestre del 2018.
  • Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’Iva non dovuta (articolo 8 della Legge n. 167/2017). E’ stato introdotto l’articolo 30-ter nel Decreto Iva. Le nuove regole prevedono che il soggetto passivo Iva possa presentare domanda di restituzione dell’Iva versata e non dovuta, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di versamento o, se successivo, dal giorno nel quale si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di applicazione dell’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o dal prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell’imposta, inoltre, è comunque esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
  • Modifiche al regime di non imponibilità ai fini Iva delle cessioni all’esportazione (articolo 9 della Legge n. 167/2017). Secondo le nuove regole (nuova lettera b-bis del primo comma dell’articolo 8 del Decreto Iva), costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili anche le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti in un apposito elenco, in attuazione di finalità umanitarie. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni deve essere fornita dalla documentazione doganale. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, è previsto che la sanzione amministrativa dell’articolo 7, primo comma, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 (dal 50 % al 100 % del tributo) sia estesa anche alle cessioni in questione, qualora i beni non siano effettivamente esportati nel termine di 180 giorni.
  • Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (articolo 10 della Legge n. 167/2017). In virtù delle nuove regole, una serie di agevolazioni fiscali fino ad oggi riconosciute soltanto alle navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano sono estese anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Le agevolazioni fiscali che vengono estese sono: il credito d’imposta in misura corrispondente all’Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi (da valere al momento del versamento delle ritenute alla fonte in relazione a tali redditi); la concorrenza nel limite del 20 % del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro alla formazione del reddito complessivo assoggettabile ad Irpef ed Ires; l’esclusione dalla base imponibile Irap del valore della produzione realizzato mediante l’utilizzo delle navi iscritte nel Registro; il regime del “tonnage tax“. L’estensione opera a condizione che siano rispettate determinate regole, specificate all’articolo 10 della Legge europea 2017. L’estensione, inoltre, trova applicazione a partire dal periodo d’imposta dal quale entrerà in vigore il Decreto Ministeriale con il quale saranno definite le modalità di attuazione della nuova disciplina.
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