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Novità Iva
17 Novembre 2017

Iva da scissione dei pagamenti: ecco i codici tributo per P.A. e società acquirenti

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L’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove regole operanti con riferimento alla scissione dei pagamenti (o split payment), ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali per effettuare i versamenti, tramite modello F24, dell’Iva dovuta in relazione, appunto, allo split payment.

La normativa in materia vigente attualmente prevede, infatti, che tali soggetti possano versare l’Iva tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l’imposta diviene esigibile, senza che vi sia possibilità di effettuare compensazioni.

I nuovi codici istituiti sono stati indicati nella Risoluzione n. 139 del 10 novembre 2017. Nella Risoluzione è stata, altresì, ricordata la Circolare del 7 novembre 2017 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti riguardo all’applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti.

Per quanto riguarda il modello F24, è stato istituito il codice tributo “6041“, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

Il codice tributo in questione deve essere inserito nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati il mese e l’anno d’imposta per i quali è effettuato il pagamento.

Per il modello “F24 Enti Pubblici“, è istituito il codice tributo “621E“, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

Tale codice tributo deve essere inserito, come detto, nel modello F24 EP. Nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento. Nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” devono essere indicati: nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; nel campo “riferimento A”, il mese per il quale si effettua il versamento; nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.

Infine, nella Risoluzione del 10 novembre 2017, è stato precisato che gli altri soggetti effettuano il versamento dell’Iva dovuta in relazione alla scissione dei pagamenti utilizzando i codici tributo “620E” e “6040” istituiti con una Risoluzione del 12 febbraio 2015 oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 1203, articolo 12.

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