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Novità Iva
31 Luglio 2020

Gruppo Iva: le precisazioni sui vincoli finanziario, economico ed organizzativo

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L’Agenzia dell’Entrate ha elaborato un Principio di diritto (il Principio di diritto n. 9 del 27 luglio 2020) in materia di gruppi Iva.

Nel gruppo Iva in esame vi è una società che è partecipata quasi integralmente da uno dei soci, persona fisica, che è anche socio totalitario di un’altra società. Quest’ultima società detiene, a sua volta, il controllo di tre società residenti in Italia. Il gruppo Iva, pertanto, è formato dalle diverse società controllate direttamente o indirettamente dalla persona fisica suindicata che, per quanto esclusa dal gruppo, permette, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, di delineare il perimetro di consolidamento del gruppo medesimo.

Ai fini della costituzione del gruppo Iva, secondo quanto stabilito all’articolo 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, sussiste il vincolo finanziario tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia quando sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché si tratti di un soggetto residente nel territorio italiano o in uno Stato con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Nella disposizione, quindi, si fa riferimento ad “un medesimo soggetto” che esercita il controllo, senza alcun riferimento esplicito al fatto che debba trattarsi di un soggetto passivo Iva o al fatto che debba trattarsi di una persona fisica o di una persona giuridica. Pertanto, non è escluso che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo Iva, possa essere soggetto controllante, non partecipante, ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.

Nel gruppo Iva preso in esame sussistono, inoltre, sia il vincolo economico, che il vincolo organizzativo nei confronti delle tre società controllate residenti in Italia.

Sussiste il vincolo economico in quanto l’attività che la società controllante fornisce alle società controllate è in grado di avvantaggiare l’attività economica delle stesse, in modo tale che si possa palare di legami di interconnessione economica tra le società del gruppo Iva.

Per quanto riguarda il vincolo organizzativo, esso deve ritenersi che sussista tra soggetti stabiliti in Italia quando tra tali soggetti sussiste un coordinamento in via di diritto o in via di fatto tra gli organi decisionali degli stessi, anche se tale coordinamento viene poi svolto da un altro soggetto esterno al gruppo Iva. Il coordinamento tra gli organi decisionali ai fini della sussistenza del vincolo organizzativo, infatti, può concretizzarsi nella devoluzione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente con i requisiti per partecipare al gruppo Iva, come la persona fisica che esercita il controllo delle diverse società del gruppo e delimita il perimetro del gruppo medesimo.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli elementi forniti dall’istante non sono di per sé idonei a provare che il potere decisionale e direttivo delle società del gruppo Iva (e, quindi, il relativo vincolo organizzativo) non sia imputabile alla persona fisica che comunque già detiene il controllo del gruppo.

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