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Novità Iva
13 Luglio 2018

Gruppi Iva ed istanze di interpello: tutte le regole

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle modalità di presentazione delle istanze di interpello finalizzate all’esclusione o all’inclusione di soggetti passivi d’imposta in un gruppo Iva. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 54 del 10 luglio 2018.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la costituzione di un gruppo Iva è l’effetto di un’opzione esercitata da soggetti passivi stabiliti in Italia tra i quali ricorrano congiuntamente dei vincoli di tipo finanziario, economico ed organizzativo. La decisione di aderire al gruppo Iva deve essere assunta da tutti i soggetti coinvolti e non su base individuale.

Più precisamente, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi quando, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, tra tali soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o tali soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, che sia residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Inoltre, si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi qualora operi almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Ancora, si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titolo V, capo IX, del Codice Civile, o, in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Inoltre, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario suddetto, si presume che siano sussistenti anche i vincoli economico ed organizzativo del tipo suindicato. La presunzione non opera per i soggetti in relazione ai quali il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Tra tali soggetti, infatti, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente.

Le presunzioni in questione possono essere superate dai soggetti passivi che ne subiscono gli effetti sia nel senso dell’obbligatoria inclusione nel gruppo Iva, sia nel senso dell’esclusione dal gruppo Iva.

Infatti, per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d’imposta presunto in presenza di quello finanziario, o per dimostrare la ricorrenza di quello economico presunto insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario è stabilito in dipendenza di operazioni di conversione di crediti in partecipazioni, è prevista la possibilità di presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza di interpello.

Si tratta di un interpello probatorio. Ad esso, l’Amministrazione finanziaria deve rispondere entro 120 giorni dalla presentazione.

Il quesito affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione riguarda, in particolare, la possibilità di presentare un interpello di questo tipo precedentemente alla costituzione del gruppo Iva.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esercizio dell’opzione per il gruppo Iva non costituisce una condizione per la valida presentazione dell’interpello. Se, infatti, non fosse data la possibilità di presentare le istanze di interpello precedentemente alla formazione del gruppo Iva, verrebbe a determinarsi l’inclusione nel gruppo Iva di soggetti passivi privi dei requisiti per farne parte già al momento dell’esercizio dell’opzione o verrebbe a determinarsi l’esclusione di soggetti in possesso di tali requisiti alla data di costituzione del gruppo Iva.

Le istanze di interpello possono essere presentate sia dai soggetti passivi d’imposta rispetto ai quali si voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo economico e del vincolo organizzativo o la sussistenza del vincolo economico, sia dal rappresentante del gruppo Iva da costituire o costituito.

In particolare, per la regolare presentazione dell’interpello è richiesta la sottoscrizione:

  • sia del rappresentante del gruppo Iva costituito o del futuro rappresentante del gruppo Iva da costituire,
  • sia del membro del gruppo Iva del quale si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione.

La duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti passivi interessati alla formazione del gruppo Iva. Tale rappresentazione può essere fornita soltanto dal rappresentante del gruppo Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che comunque, fino alla pubblicazione delle indicazioni contenute nella Risoluzione, si considerano come validamente presentate anche le istanze di interpello che siano state sottoscritte unicamente dal membro del gruppo Iva da costituire e non anche dal futuro rappresentante del gruppo medesimo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la presentazione dell’istanza di interpello da parte del futuro rappresentante del gruppo Iva non lo obbliga all’esercizio dell’opzione per la costituzione del gruppo medesimo. L’esito dell’interpello può, infatti, incidere sul giudizio degli operatori economici coinvolti riguardo all’opportunità dell’esercizio dell’opzione.

Infine, è ammessa la presentazione di un’unica istanza per la esclusione di più soggetti passivi d’imposta da un medesimo gruppo Iva o per la inclusione nel medesimo gruppo Iva. Tali istanze ad oggetto plurimo dovranno essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del gruppo Iva da costituire o costituito, anche da ciascuno dei membri rispetto ai quali si voglia fornire prova contraria rispetto all’operatività delle presunzioni previste dalla normativa in materia.

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