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Novità Iva
22 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Fotografie scattate da un professionista: sono oggetti d’arte solo a determinate condizioni.

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Quale aliquota Iva applicare alla cessione di fotografie eseguite da un professionista?

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è il titolare di uno studio fotografico che ai servizi fotografici realizzati per cerimonie varie ha sempre applicato l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22 %.

L’istante ha, però, riportato una sentenza del 2019 della Corte di Giustizia Europea secondo la quale i ritratti e le fotografie scattate per eventi di questo tipo da parte di un fotografo professionista sono da ritenersi degli oggetti d’arte e, quindi, possono essere assoggettati all’aliquota Iva agevolata del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 188 del 12 aprile 2022, ha richiamato la disposizione del Decreto Iva secondo la quale si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 % alle cessioni di oggetti d’arte da parte degli autori. E rientrano tra gli oggetti d’arte le fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto esse siano. Si tratta di una normativa che riprende quella comunitaria.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2019, richiamata dall’istante, nella quale è rilevato, riguardo proprio ai ritratti ed alle fotografie di matrimonio, che la normativa comunitaria descrive in modo dettagliato le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le fotografie possano essere considerate “oggetti d’arte”. Le fotografie, si ribadisce, devono essere eseguite direttamente dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato o supporto.

Le fotografie vengono, pertanto, considerate oggetti d’arte sulla base di criteri oggettivi che riguardano l’identità e la qualità dell’autore della fotografia, la modalità di tiratura, la firma, la numerazione e la limitazione del numero di esemplari. L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta dipende da tali criteri oggettivi, mentre non può dipendere da una caratteristica non oggettiva come il valore artistico della fotografia.

Quindi, sulla base di tale pronuncia della Corte di Giustizia, la qualificazione delle fotografie come oggetti d’arte e la conseguente applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 % sono subordinate alla sussistenza di condizioni oggettive indicate dalla normativa nazionale, conforme a quella dell’Unione Europea. L’aliquota Iva del 10 % troverà applicazione esclusivamente alle fotografie che siano eseguite dall’artista, che siano tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, che siano firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari.

Qualora, infine, l’istante fornisca un servizio omnicomprensivo nel quale siano comprese fotografie di vario tipo e video ed al quale prendano parte eventualmente anche altri operatori, la prestazione dovrà essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria.

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