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Novità Iva
2 Aprile 2021

Emergenza Coronavirus ed agevolazioni Iva: sì per ventilatore noleggiato, no per guanti pluriuso di lunga durata

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto a nuovi quesiti riguardanti l’applicazione delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” con riferimento alle cessioni di beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

In particolare, il primo quesito è stato posto da una società per azioni che si occupa dell’approvvigionamento di farmaci e attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza sanitaria Coronavirus. L’istante, in questo ambito, fornisce anche attrezzature mediche, come ventilatori polmonari, nella forma del noleggio. La fornitura di queste apparecchiature può essere ricondotta nell’ambito di applicazione delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio”?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 218 del 26 marzo 2021, ha richiamato i chiarimenti forniti con la Circolare del 15 ottobre 2020 in base ai quali, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nella normativa, il trattamento Iva previsto dal Decreto “Rilancio” è applicabile alle cessioni a titolo oneroso ed a quelle a titolo gratuito di tali beni ed anche alle prestazioni di servizi previste all’articolo 16, comma 3, del Decreto Iva. L’Iva, infatti, si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni di tali beni nel caso in cui siano prodotti mediante contratti d’opera, di appalto, di locazione finanziaria, noleggio e simili.

Pertanto, alle forniture di apparecchiature mediche con la formula del noleggio, effettuate entro il 31 dicembre 2020, è applicabile il regime di esenzione Iva con diritto alla detrazione. Le forniture effettuate, poi, a partire dal 1° gennaio 2021, sono soggette ad Iva con aliquota del 5 %. Il momento da prendere in considerazione per stabilire se applicare l’esenzione Iva o l’aliquota Iva ridotta è quello di effettuazione dell’operazione, ossia la prestazione del servizio di noleggio, senza che assuma rilevanza la data di conclusione del contratto.

L’altro quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda i guanti pluriuso utilizzati per la pulizia della casa, ma anche impiegati dai lavoratori non appartenenti al settore sanitario in applicazione dei protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici per contrastare la diffusione del Coronavirus. Questi beni possono beneficiare delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio”?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 213 del 26 marzo 2021, ha evidenziato che, affinché i beni possano essere considerati come agevolabili, occorre verificare, oltre alla circostanza che rientrino nei codici della classificazione doganale espressamente previsti, anche che abbiano della caratteristiche idonee a garantire la finalità sanitaria che è alla base della disposizione che prevede le agevolazioni Iva, ossia quella di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

In questa ottica generale, si può affermare che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio” anche gli articoli di abbigliamento protettivo che sono funzionali a tutelare la salute degli operatori sanitari e, in generale, la salute dei lavoratori e degli utenti, secondo i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici di riferimento. Vi rientrano, in particolare, i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici, come guanti, mascherine, camici o occhiali.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la quale l’utilizzo per finalità sanitarie ricorre ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco la prova del contrario, ossia che il bene sia destinato a scopi evidentemente incompatibili con il contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in risposta ad una FAQ, ha, però, anche precisato che i guanti, intesi come dispositivi di protezione individuale, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato, non possono fruire del regime agevolativo Iva previsto dal Decreto “Rilancio”.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i guanti descritti nell’istanza di interpello presentano inequivocabilmente la caratteristica di lunga durata che, del resto, è propria dei guanti pluriuso commercializzati. Quindi, non sono applicabili le agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” e le cessioni di tali beni sono soggette all’aliquota Iva ordinaria.

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