Con un Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il 29 marzo 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2019, sono state definite le percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.
La misura riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 e che, quindi, determinano con modalità forfettaria l’importo dell’Iva pagata ai fornitori, da portare in detrazione, nei casi di cessioni di bovini e suini vivi.
In particolare, per l’anno 2019 sono state prorogate le percentuali di compensazione che erano state già applicate negli anni precedenti. Quindi, quest’anno potranno essere applicate la percentuale del 7,65 % e del 7,95 %, rispettivamente, per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
La proroga ha effetto a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, questi valori dovranno essere presi in considerazione già dalla prima liquidazione Iva del 2019.