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Novità Iva
6 Aprile 2018

Detraibilità Iva su acquisti carburante: ammessi soltanto i pagamenti tracciabili

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, sono stati individuati i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’Iva relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

Si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2018 ha, infatti, previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore. La detraibilità delle spese di tale acquisto sarà, infatti, subordinata all’utilizzo di determinate forme di pagamento qualificato.

I mezzi di pagamento idonei sono stati individuati in:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
  • mezzi di pagamento previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, come addebito diretto sul conto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Tali forme di pagamento troveranno applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto all’operazione di cessione, come nel caso delle carte utilizzate nei contratti di “netting”, nei quali il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente. L’utente utilizza, per il prelievo, delle tessere magnetiche rilasciate dalla società petrolifera. I rapporti tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera e tra quest’ultima e l’utente devono comunque essere regolati con gli strumenti di pagamento suddetti.

Restano validi anche i sistemi di carte e di buoni quando la cessione/ricarica è documentata dalla fattura elettronica ed è regolata con gli stessi strumenti di pagamento indicati nel Provvedimento.

Le forme di pagamento in questione sono da considerarsi idonee anche ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

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