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Novità Iva
14 Dicembre 2014

Detraibilità dell’Iva per acquisti poi non utilizzati nell’attività: la Cassazione precisa le condizioni

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 25986 del 10 dicembre 2014, ha evidenziato che il principio di neutralità dell’imposta alla base del sistema comunitario dell’Iva, richiede che la detrazione delle imposte corrisposte “a monte” dal soggetto passivo sia collegata alla riscossione da parte del medesimo soggetto delle imposte fatturate e riscosse “a valle”.

Inoltre, il mancato svolgimento da parte del soggetto passivo di operazioni imponibili è un evento del tutto anomalo e si risolve nell’inoperatività della società contribuente per mancato esercizio dell’attività economica, condizione ostativa all’esercizio del diritto alla detrazione/rimborso dell’Iva versata a monte.

La Corte di Cassazione ha, però, anche precisato che non può essere fatto gravare sul soggetto passivo, che abbia acquistato beni o servizi allo scopo di utilizzarli nello svolgimento della propria attività economica, il carico fiscale dell’Iva versata a monte, nei casi nei quali il mancato esercizio dell’attività sia dipeso da cause esterne alla volontà del soggetto passivo, che costituiscono impedimenti oggettivi temporanei (come nel caso di oggettive difficoltà incontrate nella fase iniziale di inserimento nel mercato) o anche impedimenti oggettivi definitivi determinati da situazioni (di forza maggiore) esterne alla sfera di controllo del soggetto.

Rimane comunque necessario verificare che il bene o il servizio acquistato, anche se non destinato ad essere immediatamente inserito nel ciclo produttivo od utilizzato nell’esercizio dell’impresa, sia comunque necessario all’organizzazione dell’impresa o sia funzionale all’iniziativa economica programmata dal soggetto passivo. Devono, quindi, essere presi in considerazione, ai fini di tale accertamento, sia la potenziale idoneità del bene/servizio ad essere sfruttato in conformità al tipo di attività economica svolta o da svolgere ed al fine di ricavarne introiti stabili, sia il concreto impiego al quale è stato effettivamente assegnato il bene/servizio dal soggetto passivo nei successivi esercizi economici, salvo che, come detto, venga fornita la prova puntuale di eventi sopravvenuti di tipo oggettivo che abbiano definitivamente impedito l’attuazione dell’iniziativa economica programmata.

Tra i criteri da seguire per verificare l’effettiva destinazione del bene/servizio all’attività economica del soggetto passivo, attuale o programmata, vi sono, secondo la giurisprudenza comunitaria: la natura del bene; il periodo intercorso tra l’acquisto del bene ed il suo uso effettivo; le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all’impiego effettivo del bene (come la realizzazione di interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alle esigenze organizzative aziendali; la richiesta di autorizzazioni o permessi necessari all’utilizzo del bene); il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità nelle quali, invece, viene normalmente esercitata l’attività economica.

La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che, in tema di Iva, un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, di per sé sola, non può valere a dare consistenza ad un’attività imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva.

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