Con la fine del periodo di transizione post-Brexit, e in base all’accordo tra Italia e Regno Unito raggiunto il 7 febbraio scorso, i rimborsi IVA per le operazioni con il Paese oltremanica si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2021 secondo l’articolo 38-ter del DPR n. 633/1972. Questo articolo estende le procedure di rimborso IVA, valide per i soggetti UE, anche ai Paesi terzi in condizioni di reciprocità. Grazie a un accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia, le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Paese oltremanica sono soggette all’articolo 38-ter del decreto IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, fornisce chiarimenti su questo tema. Dopo l’uscita dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’UE. Tuttavia, durante il periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, IVA e accise ha continuato a operare come Stato membro.
Gestione del periodo di transizione tra Italia e Regno unito
Nel periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito è stato applicato l’articolo 38-bis2 del DPR n. 633/1972, che stabilisce limiti e modalità per i rimborsi IVA a operatori di uno Stato UE senza stabile organizzazione in Italia.
Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’UE. Di conseguenza, sono state necessarie nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna. In questo contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra i due Paesi tramite uno scambio di Note verbali tra i rispettivi rappresentanti, in vigore dal 7 febbraio.
I governi dei due Stati hanno formalmente dichiarato sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della reciprocità ai fini del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani nel Regno Unito e viceversa, a partire dal 1° gennaio 2021. Il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani. L’accordo è attuato nel rispetto delle legislazioni nazionali e dell’appartenenza dell’Italia all’UE.
Decreto IVA per i rimborsi con il Regno Unito
Pertanto, il documento di prassi precisa che, per i rimborsi relativi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con la Gran Bretagna, si applica retroattivamente l’articolo 38-ter del decreto IVA. Questo articolo estende le procedure di rimborso IVA per i soggetti UE anche ai Paesi terzi, a condizione di reciprocità. In virtù dell’accordo:
- Gli operatori stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso IVA al Regno Unito conformemente alla normativa britannica.
- Gli operatori stabiliti nel Regno Unito possono richiedere il rimborso IVA secondo i presupposti stabiliti dall’articolo 38-ter, che rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2 del decreto IVA. La richiesta deve essere presentata seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.