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Novità Iva
16 Luglio 2021
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Dal 1° luglio 2021 si parte con i registri Iva precompilati dall’Agenzia delle Entrate.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2021, sono state definite le modalità di attuazione della disposizione del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 che prevede la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione annuale Iva.

Nel Provvedimento, è previsto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, sui dati dei corrispettivi acquisiti per via telematica e sugli ulteriori dati fiscali presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare, è stato precisato che le bozze dei registri Iva di ciascun mese vengono regolarmente aggiornate con le informazioni ricevute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva sono messe a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Inoltre, a partire dalle operazioni Iva del 2022, l’Agenzia metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione Iva annuale dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tutte queste bozze di documenti sono destinate ai soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia. Per il 2021 ed il 2022, le bozze di documenti, inoltre, vengono predisposte esclusivamente per i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.

Le bozze dei documenti rilevanti ai fini Iva, invece, non saranno predisposte per i soggetti che operano in determinati settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali Iva o che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, in relazione alle diverse attività esercitate o che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo o partecipano ad un gruppo Iva o per i quali, nell’anno di riferimento, sia stato dichiarato il fallimento la liquidazione coatta amministrativa. Non rientrano nel’ambito di applicazione di tale procedura sperimentale neanche le Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato in base a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018. Così come non vi rientrano i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare dei corrispettivi, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, e gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici. La sperimentazione, infine, non riguarda neanche i soggetti che erogano delle prestazioni sanitarie.

Dalle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2022, le bozze dei documenti suddetti verranno messe a disposizione anche nei confronti dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione trimestrale secondo la contabilità per cassa.

L’Agenzia delle Entrate individua i soggetti destinatari delle bozze dei documenti sulla base delle informazioni in suo possesso alla data del 30 giugno 2021. Inoltre, le bozze dei documenti saranno messe a disposizione anche di quei soggetti passivi Iva che, nel corso del periodo sperimentale, segnaleranno, attraverso le funzionalità rese disponibili nella sezione dedicata del portale “Fatture e corrispettivi”, di essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

Nel Provvedimento, sono precisate le informazioni che vengono utilizzate per predisporre le bozze dei documenti Iva. Si tratta:

  • dei dati delle fatture elettroniche emesse per le quali la data di consegna, o la data di messa a disposizione indicata dal Sistema di Interscambio in caso di impossibilità di recapito, sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • dei dati delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione ricevute dal Sistema di Interscambio per le quali la data di ricezione sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • dei dati delle fatture elettroniche ricevute che risultino essere state consegnate al cessionario o al committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • dei dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Si prendono in considerazione anche i dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti ed i dati della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta precedente. L’Agenzia delle Entrate, poi, utilizza anche ulteriori informazioni fiscali rilevanti ai fini Iva presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Per i soggetti passivi Iva che, direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, convalidano o integrano le bozze dei registri Iva predisposte dall’Agenzia delle Entrate, non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri Iva. I registri Iva convalidati o integrati saranno tenuti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto passivo Iva dovrà comunque tenere i registri Iva per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o l’integrazione dei registri viene interrotta nel corso del periodo d’imposta, e per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione è iniziata nel corso del periodo d’imposta, e per tutto il periodo d’imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell’anno ed è interrotta prima della conclusione del periodo d’imposta.

Con riferimento al trimestre per il quale i registri Iva sono convalidati o integrati dal soggetto passivo Iva, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, tenendo conto delle eventuali integrazioni o modifiche, e mette a disposizione la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione Iva trimestrale.

Inoltre, se la convalida o l’integrazione dei registri Iva riguarda l’intero periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate elabora anche la bozza della dichiarazione annuale Iva, tenendo conto delle eventuali modifiche o integrazioni effettuate nei registri e nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, e mette a disposizione anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale Iva.

Il soggetto passivo Iva, direttamente o tramite intermediario delegato, potrà accedere alle bozze dei documenti utilizzando le funzionalità messe a disposizione nella sezione dedicata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Con riferimento ai registri Iva relativi al terzo trimestre del 2021, le varie operazioni che i soggetti passivi Iva possono effettuare rispetto alle bozze di documenti messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate potranno essere poste in essere a partire dal 13 settembre 2021.

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