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Novità Iva
1 Giugno 2017

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: pubblicate le faq

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Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate una serie di FAQ relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento introdotto dal “Decreto fiscale” ed in scadenza al 12 giugno 2017, per quanto riguarda la liquidazione Iva del primo trimestre del 2017.

Ecco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate:

  • nel rigo VP8, deve essere indicato l’intero importo del credito del periodo precedente, al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR, e non soltanto la quota utilizzata in detrazione;
  • il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali è tenuto a versare l’imposta (come, ad esempio, gli acquisti intracomunitari e le operazioni soggette a reverse charge). Con riferimento a queste ultime operazioni, deve indicare il relativo imponibile tra le operazioni passive, nel rigo VP3, e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (se l’Iva è detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo delle operazioni attive (VP2) anche l’imponibile delle operazioni attive per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente;
  • le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere inserite nella comunicazione relativa al trimestre nel quale vengono registrate. Ad esempio, una fattura emessa nel mese di febbraio del 2017, ma registrata nel mese di aprile del 2017, va inserita nella comunicazione relativa al secondo trimestre del 2017;
  • l’imponibile delle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese o al trimestre nel quale è stata effettuata l’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese o trimestre nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta;
  • in presenza di due attività, delle quali una con liquidazioni mensili e l’altra con liquidazioni trimestrali, se la liquidazione trimestrale viene anticipata per compensare il relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre, deve essere compilato un unico modulo e l’eventuale credito residuo deve essere riportato nella prima liquidazione mensile successiva;
  • il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’ammontare del credito Iva dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa dichiarazione periodica Iva. Tale credito, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, potrà eventualmente essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, quando il contribuente deciderà di utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. In ogni caso, il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione nel modello F24 non dovrà mai essere indicato nel rigo VP9;
  • una volta indicato l’intero credito dell’anno precedente nel rigo VP9 del modulo di gennaio, l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio dovrà essere riportata nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9, dedicato al credito dell’anno precedente;
  • se si vuole estromettere dalla contabilità Iva (ad esempio, per utilizzarlo in compensazione nel modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente, l’importo da estromettere deve essere indicato nel rigo VP9 preceduto dal segno “-“;
  • nel quadro VP non devono essere riportati i versamenti dell’Iva, neppure quelli effettuati tardivamente avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 nel quale vanno riportati i versamenti relativi all’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
  • in caso di fatture emesse in regime di split payment, il cedente o prestatore deve compilare la comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’Iva esigibile (rigo VP4);
  • se in un determinato trimestre, non è stata effettuata alcuna operazione, né attiva, né passiva, non sussiste l’obbligo di presentare la comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva. L’obbligo sussiste, invece, nel caso in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Allo stesso modo, il contribuente con liquidazioni Iva mensili può non presentare la comunicazione per i mesi nei quali non è stata effettuata alcuna operazione, a meno che non debba evidenziare il riporto del credito proveniente dal mese precedente;
  • nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva ex articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. I soggetti passivi che applicano uno dei regimi “monofase” previsti all’articolo 74 devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta. Inoltre, gli editori che usufruiscono di una riduzione della base imponibile devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante;
  • il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario va indicato nel rigo VP5 (Iva detratta);
  • è possibile inviare una comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva per correggere errori o omissioni relativi ad una comunicazione precedentemente spedita, anche oltre il termine di scadenza ordinario. La comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse;
  • l’Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 Euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. Si ricorda che in questo caso il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo;
  • le Pubbliche Amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività commerciali. Tali fatture, infatti, concorrono alla liquidazione periodica Iva. Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività istituzionali, invece, non devono essere incluse nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

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