NULL
Novità Iva
6 Marzo 2015

Commercializzazione dell’acqua ossigenata: individuate le condizioni per beneficiare dell’aliquota Iva ridotta

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 23 del 27 febbraio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’aliquota Iva da applicare in caso di commercializzazione dell’idrogeno di perossido, ossia dell’acqua ossigenata.

L’istante ha richiamato la tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, nella quale sono elencati i beni ed i servizi soggetti all’aliquota ridotta del 10 %. In tale elenco sono comprese le sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

La farmacopea ufficiale vigente comprende, tra le sostanze farmaceutiche delle quali le farmacie devono obbligatoriamente essere provviste, proprio l’acqua ossigenata.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che la farmacopea ufficiale fa sì riferimento all’acqua ossigenata, ma solo in soluzione 3 per cento, corrispondente a 10 volumi.

Conseguentemente, soltanto alle cessioni dell’idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento, sarà applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 %, indipendentemente dal formato della confezione commercializzata.

Infine, l’Agenzia ha precisato che la medesima aliquota Iva trova applicazione anche nel caso in cui il prodotto in questione, con le caratteristiche suindicate, sia ceduto da rivenditori diversi dalle farmacie.

Articoli correlati
1 Agosto 2025
Riaddebito spese comuni tra avvocati: quando si applica l’IVA

Il 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in...

1 Agosto 2025
Operazioni con San Marino

Le operazioni, ovvero acquisti e vendite, con San Marino, Paese extracomunitario,...

1 Agosto 2025
Riparazioni di protesi acustiche: IVA al 22%

Questa precisazione è stata fornita a seguito di un quesito posto da un’associazione...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto