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Novità Iva
19 Febbraio 2021

Barelle e diagnostica anti-Covid 19: sì e no alle agevolazioni Iva del Decreto Rilancio

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In due Risposte dell’11 febbraio 2021 (la numero 99 e la numero 100), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’applicazione delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio” in riferimento alla cessione di beni necessari al contenimento del contagio da Coronavirus.

La prima istanza di interpello riguarda l’aliquota Iva da applicare alle barelle biocontenitive. La società istante si occupa di produzione, commercio al dettaglio e all’ingrosso, esportazione e importazione di materiale sanitario, compresi i materiali e gli accessori per le ambulanze, gli ambulatori e gli ospedali.

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’istante ha intenzione di commercializzare ed esportare/importare barelle biocontenitive (o barelle a bio contenimento) necessarie al trasporto di pazienti contagiati. Il trasporto potrà avvenire all’interno o anche all’esterno delle strutture ospedaliere ed anche a bordo delle ambulanze, come le comuni barelle che si utilizzano per il trasporto degli infermi.

Queste barelle, essendo dotate di filtri FFP3, sanificano l’aria che viene in contatto con i pazienti contagiati. In questo modo viene limitata la trasmissione del Coronavirus. Gli operatori sanitari le utilizzano in ambulanza per il trasferimento o le emergenze riguardanti pazienti affetti da Coronavirus o con sospetto di infezione. Questo tipo di barelle viene utilizzato anche all’interno delle strutture sanitarie per il trasferimento dei pazienti da un reparto all’altro o per le attività di diagnostica o di indagini sanitarie.

Secondo l’istante, si tratta, quindi, di prodotti utili al contenimento ed alla gestione dell’emergenza Coronavirus e, in quanto tali, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della disposizione del Decreto “Rilancio” (articolo 124) che prevede agevolazioni Iva (esenzione fino al 31 dicembre 2020 e aliquota Iva ridotta al 5 % dal 1° gennaio 2021) per le cessioni di beni di questo tipo.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’elenco di beni inserito al primo comma dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio” è un elenco tassativo. Anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è espressa in questo senso e, nella propria Circolare n. 12 del 20 maggio 2020, ha individuato i codici di classifica doganale dei beni che possono beneficiare delle agevolazioni Iva in questione.

Tra le voci prese in considerazione vi è quella dei “carrelli per emergenza”, alla quale sono stati associati il codice relativo alle carrozzelle e ad altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, ed il codice dei mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria. Ma cosa deve intendersi specificamente per “carrelli per emergenza”?

Secondo un documento della Commissione Europea, tradotto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i “carrelli di emergenza” comprendono espressamente le barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all’interno di ospedali e cliniche.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che le barelle descritte dalla società istante, necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, possono beneficiare del trattamento Iva speciale previsto dal Decreto “Rilancio”.

L’altra istanza di interpello riguarda la strumentazione per diagnostica. La società istante intende acquistare diversi beni strumentali, come apparecchiature radiologiche per eseguire esami diagnostici per il Coronavirus, in particolare per il torace, ed apparecchiature di diagnostica telecomandata.

In proposito, l’istante ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, ha identificato in modo tassativo la strumentazione per diagnostica Covid 19 che può beneficiare delle agevolazioni Iva previste dal Decreto “Rilancio”. In particolare, viene fatto riferimento alla strumentazione indicata nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 12 del 2020, con la specifica dei codici doganali interessati da tali agevolazioni Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito il carattere tassativo dell’elencazione dei beni oggetto delle agevolazioni Iva contenuta all’articolo 124 del Decreto “Rilancio”. E’ stata, altresì, richiamata la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale sono stati individuati i codici di classificazione doganale delle merci che possono essere oggetto del trattamento Iva speciale. E tra le voci doganali collegate alla strumentazione per diagnostica Covid 19 non vi è il codice doganale con cui sono identificate le strumentazioni diagnostiche oggetto dell’istanza di interpello.

Pertanto, i beni indicati dalla società istante non potranno beneficiare delle agevolazioni Iva previste dall’articolo 124 del Decreto “Rilancio”.

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