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30 Ottobre 2020

Residente all’estero con immobile in condominio italiano: sì al Superbonus

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Un nuovo quesito esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il “Superbonus” e la sua applicabilità ad un proprietario di immobile fiscalmente non residente in Italia.

Il contribuente che ha presentato l’istanza di interpello è iscritto all’AIRE ed è proprietario di un immobile in Italia, pur non producendo alcun reddito nel nostro Paese dal momento che lavora all’estero. Il contribuente istante vorrebbe beneficiare del “Superbonus” in relazione ai lavori che sono stati programmati nel condominio nel quale è situato il suo immobile. Si tratta di consistenti lavori di riqualificazione energetica, come la coibentazione esterna e l’installazione di una caldaia condominiale a condensazione e eventualmente di pannelli solari e fotovoltaici.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 500 del 27 ottobre 2020, ha ricordato che, con il Decreto “Rilancio” emanato lo scorso maggio, sono state introdotte delle nuove regole che prevedono la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 %, con riferimento a specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico effettuati su unità immobiliari residenziali (“Superbonus”). Si tratta di una nuova detrazione che si affianca a quelle già previste per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio, compresi gli interventi per l’adozione di misure antisismiche (ecobonus e sismabonus).

Le spese per le quali è riconosciuto il “Superbonus” devono riguardare specifici interventi di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti interventi “trainanti”) ed ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati”).

Entrambi i tipi di interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze o su unità immobiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Gli interventi “trainati” possono essere realizzati su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze poste all’interno di edifici in condominio.

Il Decreto “Rilancio” prevede anche che i soggetti che sostengono, nel 2020 e nel 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli che possono beneficiare del “Superbonus”, e per gli interventi che possono ottenere il “bonus facciate”, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e recuperato poi da quest’ultimo nella forma del credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

I contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2020 è stato chiarito che sono ammessi al “Superbonus” gli interventi effettuati dai condomini di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio e gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Nella medesima Circolare è stato anche chiarito che la detrazione del “Superbonus” riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione.

In generale, inoltre, il “Superbonus” non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non risulta dovuta. Questi soggetti, però, possono comunque optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative di utilizzo previste dalla normativa in materia.

Quindi, un contribuente residente all’estero proprietario di un immobile situato in Italia all’interno di un condominio potrà accedere al “Superbonus”. In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 %, potrà optare per la fruizione del “Superbonus” in una delle modalità di utilizzo alternative.

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