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Novità Irpef - Ires
15 Ottobre 2021
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Superbonus rafforzato: ok se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante le agevolazioni fiscali previste per interventi di messa in sicurezza di edifici e di miglioramento della classe di rischio sismico in Comuni colpiti da eventi sismici.

Il quesito è stato posto da un contribuente che è proprietario con altri soggetti di un edificio unifamiliare situato in un Comune che rientra tra quelli dichiarati in stato di emergenza a seguito del sisma del 2012.

L’intenzione dell’istante è quella di far eseguire dei lavori sull’edificio per la messa in sicurezza ed il miglioramento della classe di rischio sismico, oltre ad interventi di riqualificazione energetica sempre sull’edificio in questione. Tale edificio non ha fruito del contributo per la ricostruzione. Inoltre, l’istante ha precisato che, trattandosi di un edificio di valore storico testimoniale, per esso il piano regolatore comunale consente esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, ma non di demolizione e ricostruzione e/o di ristrutturazione.

Gli interventi che intende effettuare il contribuente istante potranno beneficiare dell’aumento del 50 % del massimale, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 (cosiddetto “Superbonus rafforzato”)?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 662 del 5 ottobre 2021, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2021 ha modificato l’articolo 119 del Decreto “Rilancio” prevedendo che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali dell’ecobonus e del sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 % per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Gli incentivi in questione sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalle prime abitazioni, con esclusione degli immobili destinati ad attività produttive.

Inoltre, è anche previsto, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2021, che, nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi suddetti spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la Risoluzione n. 28 del 23 aprile 2021 con la quale è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 % per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei Comuni inseriti in determinati elenchi. In particolare, questa normativa era inizialmente applicabile soltanto ai Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 ed ai Comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. Oggi trova applicazione a tutti i Comuni interessati da eventi sismici verificatisi dopo il 2008 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il Superbonus “rafforzato” è comunque alternativo, in questi casi, al contributo per la ricostruzione. La fruizione di tale agevolazione presuppone il diritto al contributo per la ricostruzione e la rinuncia formale ad esso.

Pertanto, l’istante potrà beneficiare del Superbonus “rafforzato” solo se rinuncerà al contributo per la ricostruzione.

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