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30 Aprile 2021

Superbonus e contributi pubblici per la ricostruzione: sì alla cumulabilità

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 28 del 23 aprile 2021, si è occupata della questione della cumulabilità tra i contributi pubblici per la riparazione o la ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici ed il “Superbonus” introdotto con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020.

In precedenza, l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata nella direzione di riconoscere il diritto al sisma bonus anche nell’ipotesi di interventi su immobili per i quali sono stati già concessi dei contributi pubblici. In particolare, era stato precisato che l’agevolazione del sisma bonus spetta nei casi di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in costruzioni esistenti e questo al fine di incentivare l’esecuzione di interventi specifici progettati e realizzati secondo criteri contenuti in un Decreto Ministeriale del 2017. In tale Decreto sono state definite le linee guida da seguire per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità da osservare per l’attestazione da parte dei professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate questa finalità di riqualificazione degli immobili ad uso abitativo secondo dei precisi criteri di prevenzione e riduzione del rischio sismico non viene meno nel caso di un finanziamento per la ricostruzione degli edifici privati nei territori colpiti da eventi sismici.

Il contributo pubblico viene riconosciuto per finanziare degli interventi indispensabili per il ripristino degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre il sisma bonus riguarda interventi utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Comunque è stato affermato il principio generale della compatibilità di tali contributi pubblici con le agevolazioni fiscali.

Altro principio è quello secondo il quale si potrà fruire delle agevolazioni fiscali soltanto per le spese eccedenti il contributo pubblico ricevuto. Tale principio è coerente con quello applicabile in materia di oneri deducibili o di oneri che danno diritto a detrazione fiscale secondo il quale la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente.

In un’Ordinanza del 2020, è stato riconosciuto che il “Superbonus”, come qualsiasi altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo pubblico previsto per la ricostruzione. In particolare, il “Superbonus” spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi ammissibili di riparazione o di ricostruzione nel sito interessato disciplinati dalle Ordinanze commissariali e per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si è resa obbligatoria la ricostruzione in un altro sito. Infine, è stato precisato che è possibile presentare un progetto unitario dell’intervento ed un unico computo metrico estimativo per le nuove domande relative al “Superbonus” ed ai contributi per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Quindi, riguardo al rapporto tra i contributi pubblici per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali, si deve affermare che le agevolazioni stesse trovano applicazione soltanto con riferimento alle eventuali spese agevolabili che eccedono il contributo concesso. Inoltre, le agevolazioni fiscali si applicano, nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento degli stessi edifici.

Pertanto, è possibile usufruire del sisma bonus o del “Superbonus” anche in caso di interventi realizzati su immobili che in passato sono stati oggetto di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche il “Superbonus”, così come le altre agevolazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applica per le opere di “completamento” dell’intervento considerato nel suo complesso che, in assenza di tale considerazione complessiva, non sarebbero agevolabili. In tale ambito, non assume rilevanza la circostanza che il contributo pubblico sia erogato esclusivamente per l’intervento principale e le spese per le opere di completamento restino a carico del contribuente. Quindi, ad esempio, se è erogato un contributo per un intervento di consolidamento statico di un edificio e restano a carico del contribuente esclusivamente le spese per le opere di completamento di tale intervento, è possibile usufruire dell’agevolazione anche se le spese in sé si riferiscono ad opere (come quella di tinteggiatura) che, se non collegate all’intervento principale, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

Il contribuente dovrà comunque essere in possesso di idonea documentazione che gli consenta, in caso di verifiche e controlli successivi, di dimostrare che le spese sostenute, e per le quali si è goduto delle agevolazioni fiscali, sono effettivamente riconducibili ad un intervento complesso per il quale è prevista l’applicazione dell’agevolazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, ai fini della verifica del rispetto dei limite di spesa ammesso alla detrazione, è necessario considerare soltanto la parte della spesa che è rimasta effettivamente a carico del contribuente. Quindi, se si sono ricevuti dei contributi, occorrerà prendere in considerazione soltanto le spese che eccedono tali contributi.

I principi esposti nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione devono ritenersi validi anche successivamente alle modifiche della disciplina in materia introdotte dal Decreto Legge n. 104 dell’agosto del 2020 e dalla Legge di Bilancio per il 2021. In particolare, si tratta delle modifiche previste:

  • dalla disposizione secondo la quale, nei Comuni colpiti da eventi sismici, l’agevolazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al “Superbonus” spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione post sisma;
  • dalla disposizione secondo la quale i limiti delle spese ammesse al “Superbonus” sono aumentati del 50 % in caso di interventi di ricostruzione riguardanti gli edifici danneggiati da eventi sismici nei Comuni del Centro Italia (sisma del 2016/2017) e nei Comuni dell’Abruzzo (sisma del 2009), ma anche in tutti i Comuni interessati da eventi sismici successivi al 2008 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Si tratta di ipotesi specifiche nelle quali, contrariamente a quanto affermato in generale, il “Superbonus” viene ad essere alternativo al contributo per la ricostruzione;
  • dalla disposizione secondo la quale, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dalla data del 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il “Superbonus” per gli interventi di adozione delle misure antisismiche spetta esclusivamente per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

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