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Novità Irpef - Ires
10 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Super ammortamento: no se il bene è volontariamente distrutto.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al super ammortamento.

La società per azioni che li richiede è una società con sede legale ed operativa in Italia che fa parte di un gruppo internazionale.

La società opera nel mercato italiano tramite cessione diretta o tramite noleggio a lungo termine. Nel secondo caso, i beni oggetto del contratto di noleggio rimangono di proprietà della società istante e, dal punto di vista civilistico, sono ammortizzati secondo la durata del contratto di noleggio (corrispondente alla durata della vita economica – tecnica dei beni) e, dal punto di vista fiscale, sono ammortizzati in base a quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Al termine del contratto di noleggio, poi, i beni vengono ritirati dall’istante ed estromessi dal mercato tramite materiale distruzione.

Nell’istanza di interpello, è precisato che la materiale distruzione dei beni risponde ad una scelta precisa dell’azienda che intende operare esclusivamente sul mercato dei prodotti nuovi.

La società ha, altresì, rappresentato all’Agenzia delle Entrate che il periodo di ammortamento civilistico (dai 2 ai 4 anni) è sempre inferiore rispetto al periodo di ammortamento fiscale minimo calcolato applicando i coefficienti ministeriali (8 anni). Quindi, le quote annue di ammortamento imputate a conto economico sono sempre superiori alle quote massime fiscalmente ammesse in deduzione.

In tutto il periodo in cui ha beneficiato del super ammortamento, l’istante ha dedotto extra contabilmente le quote relative alla maggiorazione soltanto per gli anni di utilizzo dei beni nell’ambito dei contratti di noleggio ed ha, invece, rinunciato alla deduzione extra contabile per quello che riguarda le quote residue della maggiorazione fruibili successivamente alla cessazione dei contratti di noleggio. Questo comportamento è stato tenuto dall’istante in virtù delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel 2016 riguardo all’impossibilità di fruire delle eventuali quote residue della maggiorazione in caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo.

Il quesito posto dall’istante all’Agenzia delle Entrate riguarda, pertanto, il corretto trattamento ai fini del super ammortamento dei beni acquistati di valore inferiore ai 516,46 Euro che sono oggetto di contratto di noleggio a lungo termine insieme ad altri beni e servizi. Nel caso specifico di dismissione del bene dovuta al completamento della vita utile ed economica – tecnica del bene stesso (che si verifica al termine del contratto di noleggio), il titolare può continuare a dedurre extra contabilmente le quote di super ammortamento anche successivamente alla distruzione del bene, fino ad esaurimento?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 317 del 31 maggio 2022, ha ricordato che il super ammortamento è stato introdotto con la Legge di Stabilità per il 2016 e consiste nella possibilità per i titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di maggiorare del 40 %, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento dei beni e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.

La disciplina del super ammortamento è stata poi prorogata con la Legge di Bilancio per il 2017 e con la Legge di Bilancio per il 2018. E’ stata, successivamente, riproposta con alcune modifiche con il “Decreto Crescita” del 2019, modificato poi ulteriormente dal “Decreto Rilancio” del 2020.

Concretamente, la maggiorazione consiste in una deduzione extra contabile. Deve essere fruita, in caso di ammortamento dei beni indicati agli articoli 102 e 54 del Testo Unico delle Imposte su Redditi, in base ai coefficienti previsti dal Decreto Ministeriale del 1988, ridotti a metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di redditi d’impresa.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato espressamente che l’istante non può continuare a fruire della maggiorazione del super ammortamento successivamente alla cessazione del contratto di noleggio ed all’eliminazione del bene dal processo produttivo. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le indicazioni che erano state fornite con il documento di prassi del 2016 si riferivano ad una situazione diversa. In questo caso si fa riferimento a beni che, a seguito alla cessazione del contratto con il cliente, vengono avviati alla distruzione in virtù di una precisa strategia imprenditoriale e non sono più in grado di fornire utilità al processo produttivo dell’impresa, come nell’ipotesi della cessione del bene.

Troverà in questo caso applicazione il principio secondo il quale, in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo, non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

Ciò anche in coerenza con quanto affermato in una Circolare del 23 luglio 2021 riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, che rappresenta l’evoluzione del super ammortamento. In tale sede, era stato precisato che il furto del bene oggetto dell’investimento non comporta la rideterminazione dell’agevolazione, in quanto in questo caso la fuoriuscita del bene è indipendente dalla volontà del beneficiario dell’agevolazione stessa.

Nel caso descritto nell’istanza di interpello, invece, l’estromissione del bene trova origine da un atto volontario del beneficiario dell’agevolazione. La conclusione è, pertanto, che l’istante, a seguito dell’eliminazione del bene dal processo produttivo, non potrà fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione del super ammortamento.

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