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Novità Irpef - Ires
3 Maggio 2019

Decreto Crescita: reintroduzione del super ammortamento ed altre novità in materia di imposte sui redditi

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) con il quale sono state adottate alcune misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

Tra le misure di rilevanza fiscale in esso presenti, evidenziamo:

All’articolo 1 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, è stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede specifici limiti di deduzione delle spese, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 %.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di Euro. 

Trovano, inoltre, applicazione le altre disposizioni già previste per la misura del super ammortamento.

L’articolo 2 del “Decreto Crescita” regola la revisione della mini-Ires, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019. In virtù della nuova normativa, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli altri soggetti passivi Ires, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota Ires (fissata generalmente al 24 %) ridotta di 3,5 punti percentuali (20,5 %); per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali (22,5 %), di 2,5 punti percentuali (21,5 %), di 3 punti percentuali (21 %).

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2019 che prevedevano l’applicazione dell’Ires ridotta.

L’articolo 3 del “Decreto Crescita” prevede una maggiorazione della deducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi. Infatti, per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50 % per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018; nella misura del 60 % per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020; nella misura del 70 % dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021. L’Imu era prima deducibile nella misura del 40 %.

L’articolo 4 del Decreto Legge n. 34 del 2019 ha introdotto alcune modifiche al regime del “Patent Box”. Infatti, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo “Decreto Crescita”, i soggetti titolari di redditi d’impresa che optano per il regime agevolato del “Patent Box” possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie a tale determinazione in idonea documentazione che dovrà essere predisposta secondo quanto previsto in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare successivamente. Non sarà, quindi, necessario presentare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, richiesta dalla normativa in vigore in precedenza, per la determinazione preventiva dell’ammontare del beneficio.

I soggetti che scelgono tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta nel quale viene esercitata tale opzione ed alle dichiarazioni relative ai due periodi d’imposta successivi.

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